Mutui, sentenza del tribunale di Viterbo: rideterminata la capitalizzazione, da composta a semplice
E’ questo uno dei più rilevanti e ricorrenti temi che concernono il contenzioso bancario in tema di rapporti di mutuo.
Sull’argomento la sentenza in esame afferma che “la convenuta abbia proceduto all’applicazione di un ammortamento non conforme alle condizioni contrattuali, essendo stato applicato un metodo di ammortamento alla c.d. francese ed un regime di capitalizzazione composta non previsto nel contratto di mutuo, nel quale, invero, non sono stati specificatamente indicati né la tipologia di piano d’ammortamento utilizzata per il calcolo degli interessi, né il regime di capitalizzazione attuato nel piano di rimborso”.
Ripercorrendo le tappe del ragionamento sviluppato dal Tribunale viene in primo luogo esclusa la sussistenza di fenomeni anatocistici connessi, in via automatica, all’utilizzo del piano di ammortamento alla francese.
Difatti, “il metodo “alla francese” comporterebbe, secondo la citata sentenza, che gli interessi vengano, comunque, calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In tale prospettiva, secondo il Giudice, “deve escludersi che la previsione di siffatto metodo di ammortamento, ossia con rata costante e rimborso graduale del capitale, implichi l’applicazione di interessi anatocistici, giacché gli interessi sul capitale in un dato periodo non si sommano al capitale, ma restano calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata vengono pagati in quota interessi con la rata di rimborso del mutuo. La capitalizzazione prevista dall’art. 1283 c.c. implica, invece, che gli interessi scaduti vengano computati unitamente al capitale residuo nella rata costituente la base di calcolo per i successivi interessi (ex multis Trib. Roma 29.04.2020 sent. n.6719; sentenza n. 837 pubblicata il 26 giugno 2020; Trib. Lecce n. 1510 del 29 giugno 2020)”.
Esclusa la sussistenza di effetti anatocistici, il Tribunale ha però riscontrato l’assenza di un consenso espresso sulla cui base possa ritenersi legittimo l’utilizzo del metodo della capitalizzazione composta degli interessi, adottato in via di ammortamento dalla banca.
Sul punto sembra utile fare chiarezza.
La dottrina dominante, nell’ambito della matematica finanziaria, ha riscontrato che è possibile determinare il valore della rata di rimborso secondo lo schema cd. Francese, impiegando tanto il regime composto, quanto il regime semplice. In tale ultimo caso la rata da corrispondere è più bassa, così come inferiori, complessivamente, risultano gli interessi da versare all’istituto mutuante.
Pertanto, nel caso in cui non sia espressamente concordata tra le parti, la capitalizzazione composta degli interessi, essa deve essere esclusa, in quanto, secondo l’orientamento univoco della Cassazione, in assenza di pattuizioni, si deve presumere che la capitalizzazione degli interessi debba calcolarsi secondo il metodo semplice (in tal senso, l’art. 821, comma 3, c.c. sancisce che l’obbligazione che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno PER giorno -REGIME SEMPLICE- e NON giorno SU giorno -REGIME COMPOSTO- Cassazione Civile del 27/01/1964 n. 191, della Cassazione Civile del 25/10/1972 n. 3224, della Cassazione Civile del 23/11/1974 n. 3797, Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n. 20600).
Nel caso in esame il Giudice, pertanto, ha rilevato come l’art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, preveda testualmente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Conseguentemente, non essendo specificatamente approvato per iscritto il piano di ammortamento e il regime di capitalizzazione, la clausola in questione deve ritenersi nulla. Pertanto, deve escludersi ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi, dovendo essere rideterminato l’ammontare del debito residuo della mutuataria nella misura indicata dal CTU.
La coraggiosa decisione del Tribunale di Viterbo si ispira all’orientamento inaugurato dal Tribunale di Napoli 4102/2020, in virtù della quale è illegittimo il meccanismo di ammortamento che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto e non a quello semplice.
Di Suero&Partners.