Importante sentenza del tribunale: in caso di indebiti pagati in conto corrente l’onere della prova spetta alla banca
Il Tribunale di Rieti con sentenza 463/2020 pubbl. il 06/11/2020 ha ribadito un principio importantissimo, messo di recente pericolosamente in discussione, da alcune isolate pronunce di merito.
Il cliente che agisce per la ripetizione degli indebiti pagati, in conto corrente, e che contesti l’applicazione di interessi ultralegali, nonostante tra le parti non sia intervenuta pattuizione scritta, non è onerato (in giudizio) dall’incombente della prova del fatto negativo dell’inesistenza del contratto, se ha tempestivamente richiesto copia, della suddetta documentazione alla banca, ai sensi dell’art 119 TUB, senza ottenere risposta.
Nel caso in cui non vi sia produzione in giudizio, dunque, da parte della Banca, del contratto di cui si contesta l’esistenza, dovrà procedersi alla declaratoria di nullità ex art 117 comma 3 TUB.
«Ed infatti – afferma Antonio Suero -, secondo il Tribunale di Rieti, in tale caso spetta alla Banca fornire la prova dell’esistenza del contratto, proprio perché non è possibile onerare l’attore della prova di un fatto negativo indimostrabile attraverso fatti positivi contrari».
UN IMPORTANTE PUNTO A FAVORE NELLA BATTAGLIA PER LA DIFESA DELLA TRASPARENZA BANCARIA, PORTATA AVANTI DAL NOSTRO TEAM SUERO&PARTNER.
NEL CASO IN ESAME, IL CLIENTE HA OTTENUTO IL RISTORO DI 220.000 EURO DI INDEBITI, EMERGENTI DAL SALDO DEGLI ESTRATTI CONTO.
Un risultato rilevante, raggiunto anche grazie alle argomentazioni con cui l’avv. Lepore, impegnato nel contenzioso, ha trattato il tema dell’onere della prova, spingendo il Tribunale ad applicare, al caso in esame, il criterio sussidiario, elaborato dalla giurisprudenza, della c.d. vicinanza della prova.
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