a cura di Piero Simonetti
GAVORRANO – Proseguendo il nostro viaggio nei capitoli degli Statuti medievali (1465) di Gavorrano, ci imbattiamo in una serie assai ricca di norme e regolamenti emanati a tutela dell’ambiente.
Nella III distinzione “De delictis et maleficiis” troviamo i tre casi seguenti.
Al cap. XXIX c’è una norma che punisce “ chiunque attoscasse le acque della corte di Gavorrano, per prender pesci o per qualunque altra ragione”
Al cap. XXXI si vieta la pesca “nelle gore del Mulino” e si prevedono multe salate “per chiunque tragga acqua dal corso del mulino, rompendo o guastando gli argini del corso naturale dell’acqua”.
Ancora, al cap.LXXXVI si annuncia una pena di soldi cinque di denari “per chi laverà appresso la fonte del Comune o sozzura alcuna vi farà”
Maggiori multe per danni alle piante: “Nissuna persona possa tagliare alcuna querce dal pedone nella Bandita della Querceta fruttifera, sotto pena di soldi trenta di denari. E per ogni ramo tagliato a querce fruttifera, paghi soldi dieci ”.
Nella IV distinzione “De damnis datis” invece esiste una norma al cap. III che recita “Se alcuna persona darà danno ad alberi domestici altrui, cogliendo i frutti, paghi per pena soldi dieci ed altrettanti ne paghi al padrone delle piante da frutto”.
Infine, il cap. XXXI della IV distinzione: “ Qualunque danno dato personalmente o con bestie, in vigne, orti o altrove, sia raddoppiato nelle pene se commesso di notte. Non intendendosi però per i cittadini della magnifica città di Siena”.
Ebbene sì, misure interessanti ed assai rigide a protezione dell’ambiente. Ma Siena era già padrona delle maremme….