FIRENZE – Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva. Questa la proposta di legge licenziata all’unanimità dalla commissione Sanità e politiche sociali, presieduta da Marco Remaschi del Pd. Come specificato nell’atto, «la Regione intende ridurre l’incidenza della fibrillazione ventricolare quale causa di decessi con la diffusione e l’utilizzo, previa specifica formazione di operatori ad esso preposti, di defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, specie in luoghi di aggregazione di persone e di afflusso di pubblico quali centri sportivi e ambienti similari». Da qui l’obbligo e la disciplina di dotazione dei defibrillatori, in conformità al decreto del Ministero della salute, con conseguenti corsi di formazione per personale abilitato all’uso di tali strumenti durante l’orario di apertura degli impianti e la previsione di sanzioni per l’inosservanza della legge.
«Abbiamo approvato una legge articolata e di buon senso – ha spiegato in conferenza stampa il presidente Remaschi – che nasce da una proposta del Consiglio regionale e che, dopo aver valutato tutta una serie di pareri e suggerimenti, ci ha permesso di arrivare ad un punto di intesa importante. Con questa legge la Toscana intende provare a salvare alcune vite di giovani e meno giovani – ha continuato – garantendo la formazione del personale e contribuendo a migliorare il modello culturale dello sport». Sulla stessa lunghezza d’onda il primo firmatario della proposta di legge, Paolo Marini (Fds-Verdi): «E’ un atto innovativo ed un passo avanti in tema di attività sportiva – ha sottolineato – dal 2006 al 2012 sono stati 592 i morti di sport in Italia (566 uomini, 26 donne), il 35 per cento giocando a calcio o calcetto, ma il dato più significativo e decisivo è la stima che, tra il 20 e il 40 per cento degli atleti colpiti da arresto cardiocircolatorio possano salvarsi se, entro sei minuti, vengono soccorsi con le tecniche di respirazione e l’utilizzo del defibrillatore».
La normativa definisce nei dettagli l’ambito di applicazione, la formazione, la vigilanza e le sanzioni. In particolare: l’ambito di applicazione riguarda gli impianti gestiti da soggeti pubblici; gli impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo della stessa struttura; gli impianti destinati a qualunque titolo all’utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche. La legge non si applica agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e agli impianti di proprietà statale. La proposta di legge andrà in aula la prossima settimana.