GROSSETO – La causa dell’ineleggibilità è stata rimossa da Elismo Pesucci nei tempi previsti dalla legge. A stabilirlo il tribunale di Grosseto che ha rigettato il ricorso per incompatibilità e ineleggibilità intentato da Emma Grisanti, Paolo Rigati e Luca Tronconi dopo l’elezione a sindaco di Campagnatico di Elismo Pesucci, assistito dall’avvocato Alessandro Antichi.
Il ricorso riguarda anche la posizione della consigliera comunale Anna Momini.
Nel ricorso i tre cittadini chiedevano la decadenza dalle cariche assunte dopo le elezioni dei mesi scorsi.
Secondo i ricorrenti Pesucci aveva un conflitto di interessi visto che, nel 2021 da responsabile della Polizia municipale di Campagnatico, e presidente dell’Asd nuova Arcille (presidenza poi passata al figlio), si era aggiudicato il bando per la concessione del campo da calcio comunale (assieme a Anna Momini), inoltre Pesucci aveva anche una lite pendente in Tribunale proprio con il Comune, da cui voleva il rimborso delle spese legali di difesa in giudizi penali in cui era stato coinvolto.
Secondo il giudice intanto il ricorso è stata presentato troppo presto e sarebbe dunque inammissibile, visto che al momento della proposizione dell’azione non era ancora intervenuta la convalida degli eletti. Il ricorso dovrebbe infatti essere rivolto contro la delibera del consiglio che convalida gli eletti.
Il giudice ha voluto comunque entrare nel merito della questione dichiarando il ricorso infondato.
La legge infatti prevede alcuni limiti all’elettorato passivo: l’incandidabilità, che non è sanabile, l’ineleggibilità e l’incompatibilità le cui cause possono invece essere rimosse dal candidato nei tempi stabiliti dalla legge.
Secondo i ricorrenti Pesucci era incompatibile a causa di una precedente causa pendente proprio contro il Comune, e ineleggibile in quanto padre del presidente della Asd Nuova Arcille che aveva avuto in concessione il campo da calcio dallo stesso Comune.
Per quanto riguarda la pendenza con il Comune, afferma il giudice, serve che ci sia una reale contrapposizione, non basta una lite pendente. Tale incompatibilità non aveva effetti di decadenza immediati e poteva essere rimossa entro dieci giorni dalla contestazione formale, cosa che Pesucci ha fatto rinunciando agli atti processuali contro l’ente facendo così venir meno il conflitto.
L’accordo è stato firmato dall’avvocato del comune Frediani e dal vicesindaco Alessandro Ulmi. Il fatto che questo accordo sia costato al Comune 5.858 euro da liquidare all’avvocato Frediani, afferma il giudice, «non è cosa che abbia rilievo in questa sede».
Per quanto riguarda il campo di calcio il giudice prosegue: «tra società e Comune non c’è un contratto di appalto di lavori o servizi, ma una concessione a seguito di una pubblica gara per la gestione del campo e da cui il Comune percepisce un canone». Non trattandosi appunto di un appalto la norma sull’incompatibilità non possono essere applicate.
Per questo il giudice ha rigettato integralmente il ricorso condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese legali.