GROSSETO – Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dato ragione ad uno studente maremmano che si era iscritto al test di ammissione di medicina sul portale del Ministero Universitaly e la cui ammissione era stata negata dall’Università di Siena visto che sul portale dell’ateneo non risultava alcuna iscrizione.
Il ragazzo si era iscritto alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittime le disposizioni del decreto del rettore dell’Università di Siena di approvazione del “Bando di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia” che prescrivono, a pena di decadenza, modalità di iscrizione alla prova di ammissione diverse rispetto a quelle previste dal Decreto del MIUR.
Lo studente si era iscritto alla prova sul portale ministeriale Universitaly il 19.7.2021 e gli era stata assegnata automaticamente per lo svolgimento della prova l’Università degli Studi di Siena, in quanto residente nella provincia di Grosseto. Tuttavia, l’Ateneo (sulla base del bando del rettore) ritenne che l’iscrizione al portale nazionale non fosse sufficiente e, poiché lo studente risultava “correttamente iscritto sul portale UNniversitaly” ma non risultava “nessuna iscrizione sul portale dell’Ateneo”, il 1.9.2021 comunicava allo studente che “la mancata iscrizione al concorso anche sul sito dell’Ateneo non le consente di partecipare alla prova di ammissione prevista per il giorno 3 settembre 2021”.
Stante la situazione di eccezionale gravità e urgenza lo studente otteneva dal presidente del Tar l’ammissione con riserva alla prova di selezione. Con la sentenza in commento il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha annullato in via definitiva il diniego di iscrizione ritenendo illegittime le disposizioni del bando dell’Ateneo senese.
Il Tar, nello specifico, afferma – accogliendo la tesi del ricorrente – che il bando approvato dall’Università senese non avrebbe potuto contenere siffatta previsione (ovvero la doppia iscrizione sul sito nazionale e su quello dell’Ateneo) e, a cascata, che la mancata proposizione di una domanda di iscrizione a livello di Ateneo non avrebbe potuto costituire motivo di esclusione. La disciplina delle modalità di pagamento demandata ai singoli atenei non comportava, infatti, la facoltà di aggravare il procedimento prefigurando un duplicato a livello locale della domanda di iscrizione.
D’altra parte, il mancato tempestivo pagamento della tassa di iscrizione, che pure lo studente si era offerto di pagare, costituiva una semplice irregolarità sanabile.
Per queste ragioni il ricorso dello studente, presentato con l’assistenza difensiva dell’avvocato Alessandro Antichi, è stato accolto e l’Università è stata anche condannata al rimborso delle spese legali.