GROSSETO – «Si è trattato di un blitz agostano» così l’avvocato Alessandro Antichi, che assiste le 86 famiglie che hanno fatto ricorso contro l’aumento delle tariffe di asili nido e scuole materne, definisce le modalità in cui il comune ha attuato la riforma delle rette. 94 i bambini rappresentati, 106 i genitori firmatari. «Il Comune di Grosseto – prosegue Antichi (nella foto assieme ad alcune mamme durante una riunione del Comitato genitori Iside) – confidando forse nell’effetto sorpresa, ha messo i genitori qui ricorrenti di fronte al fatto compiuto di aumenti tariffari di notevolissima entità, decisi senza alcuna preventiva informazione o comunicazione e persino senza alcuna informazione successiva. Tanto che gli interessati si sono dovuti attivare nel mese di agosto, allertati dal “passa parola” per ricevere informazioni complete.»
«I ricorrenti – si legge nel ricorso – sono tutti genitori di minori ammessi ad usufruire dei servizi comunali per la prima infanzia, asili nido e scuole comunali per l’infanzia, nell’anno scolastico 2011-2012. Per tale ragione, Iside chiese ed ottenne nei mesi di gennaio e febbraio del 2012, da ciascun ricorrente la sottoscrizione di un modulo denominato “Riconferma iscrizione all’Asilo Nido” ovvero, secondo il caso, “Riconferma iscrizione alla Scuola dell’Infanzia”»
Il ricorso si basa su tre distinti motivi difetto di istruttoria e motivazione (il n. 3); incompetenza (il n. 2); violazione del principio di legittimo affidamento (n. 1). nell’ultimo caso infatti «i genitori interessati non solo hanno subito aumenti tariffari (che in taluni casi superano il 300%) assolutamente imprevisti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione della conferma dell’iscrizione, ma – in assenza di qualsivoglia preventiva informazione – “si sono ritrovati dinanzi a questo cambiamento senza poter scegliere liberamente e decidere nell’interesse del proprio bambino (…) dunque, è stata preclusa ad ogni famiglia la libertà di scegliere per il proprio figlio un’altra struttura alternativa quale ad esempio o un asilo privato o statale o una scuola elementare in quanto (…) il termine per l’iscrizione presso un’altra scuola scadeva a gennaio”. Si ritiene che tale comportamento dell’Amministrazione violi i principi di buona fede oggettiva e di correttezza nella relazione con i cittadini e, comunque, che si ponga in violazione del principio di legittimo affidamento nei medesimi ingenerato con i propri atti.» Si legge nel ricorso che riporta anche una recente sentenza del Consiglio di Stato in merito ai nidi nel comune di Bologna “…le domande di ammissione siano state formulate dai genitori facendo affidamento sui dati comunicati dal Comune in merito agli oneri economici gravanti sull’utenza con riguardo alle singole annualità oggetto della procedura selettiva. Lo stesso è a dirsi con riferimento ai rinnovi annuali delle iscrizioni. Nel caso di specie la decisione di incrementare, in modo peraltro particolarmente incisivo, le tariffe a partire dal primo aprile dell’anno in corso produce la lesione dell’affidamento legittimo ingenerato nei ricorrenti che, trattandosi di un servizio pubblico a domanda, hanno deciso di presentare le domande di iscrizione e di procedere ai rinnovi annuali successivi confidando nella permanenza delle condizioni economiche con riguardo ad ogni annualità di riferimento…”
«Si chiede al Tribunale amministrativo – afferma Antichi – l’annullamento parziale (con riferimento, cioè, alla applicazione ai ricorrenti del nuovo sistema tariffario all’anno 2012-2013) per violazione del principio del legittimo affidamento. Contestualmente al ricorso è stata presentata anche la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 55 del codice del processo amministrativo. Sulla domanda cautelare il Tribunale si pronunzierà nella prima udienza utile dopo il ventesimo giorno dalla notificazione del ricorso e quindi non oltre la seconda metà del mese di novembre.»