MASSA MARITTIMA – Con una sentenza del 6 agosto 2020 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dalla Massa Marittima Sviluppo Srl al decreto ingiuntivo emesso sempre dal Tribunale di Roma nel 2015 condannando la Società anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalle assicurazioni Generali Italia Spa e dal Comune di Massa Marittima.
E’ questo l’ultimo atto di una vicenda durata anni intorno all’area dell’ex Agraria iniziata nel 2009 quando Massa Marittima Sviluppo Srl, nell’ambito di un’iniziativa immobiliare tesa al recupero dell’area, sottoscriveva con il Comune di Massa Marittima un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di opere di urbanizzazione cui seguiva la presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dei lavori da eseguire.
Nel maggio 2015 il Comune di Massa Marittima chiedeva l’escussione, in pratica il trattenimento parziale della polizza fidejussoria per la mancata realizzazione di parte dei lavori di urbanizzazione (realizzazione del percorso pedonale su Via della Manganella, sistemazione a verde, idonea recinzione delle aree). Opere che sono state poi realizzate con le risorse versate al Comune dall’assicurazione di Massa Marittima Sviluppo. In seguito alla richiesta di parziale escussione, scaturiva un contenzioso tra la compagnia assicuratrice Generali Italia Spa e la Massa Marittima Sviluppo Srl con emissione di un decreto con cui il Tribunale di Roma ingiungeva alla stessa Srl il pagamento immediato della somma escussa.
La Massa Marittima Sviluppo Srl si opponeva al decreto ingiuntivo invocando la nullità dello stesso per incompetenza del Tribunale di Roma e per mancanza del mandato alle liti, chiamando in causa il Comune di Massa Marittima, contestando l’illegittimità dell’escussione, sostenendo che i termini per completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione non erano ancora decorsi.
Il Tribunale di Roma, valutata la natura della garanzia oggetto del procedimento, ritenendo che le considerazioni esposte non erano sufficienti a disattendere l’unico motivo di opposizione attinente al merito della causa, in particolare l’asserita illegittimità dell’escussione, ha respinto l’Atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e chiamata in causa del terzo proposto dalla Massa Marittima Sviluppo Srl.
“Un’altra sentenza a nostro favore – commentano con soddisfazione dall’Amministrazione Comunale – che conferma una volta di più che abbiamo agito nel miglior modo possibile per la riqualificazione dell’area e per tutelare i cittadini che hanno scelto di investire i loro risparmi per una casa in quella parte della della città”.