GROSSETO โ Nei giorni scorsi in Prefettura si รจ svolta una riunione di Protezione civile, presieduta dal viceprefetto vicario Alessandro Tortorella, cui hanno partecipato il referente regionale dellโAib, il comandante dei Carabinieri Forestali, il referente Aib dei Vigili del Fuoco, il referente della Provincia ed i responsabili di Coldiretti, Confragricoltura e Cia.
Durante lโincontro, voluto dal prefetto Fabio Marsilio per sensibilizzare il territorio per il rischio incendi, si รจ ricordato che nel periodo 1 luglio/31 agosto โ ed in altri eventuali periodi a rischio di suscettivitร e sviluppo per gli incendi boschivi, che la Regione ha facoltร di istituire โ vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento.
Non รจ consentito pertanto intraprendere attivitร di abbruciamento di residui vegetali e accensione fuochi, indipendentemente da orari e da distanze dal bosco, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze ed allโinterno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del Regolamento forestale.
Consultando il link regionale http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio si trovano tutte le informazioni utili su normativa nazionale e regionale in tema di boschi e foreste, organizzazione regionale antincendi boschivi e le norme per gli abbruciamenti dei residui vegetali.
La mancata osservanza dei divieti comporta lโapplicazione delle sanzioni amministrative previste dallโarticolo 82 comma 5 lettera a) della legge regionale 39/2000. In base al decreto legislativo 152/06 i residui vegetali e agricoli sono, in via generale, un rifiuto.
Al di fuori dei periodi a rischio, la combustione di rifiuti urbani (rifiuti vegetali di aree verdi come parchi, giardini e cimiteri) comporta sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti. Mentre la combustione di rifiuti speciali, ovvero derivanti da attivitร agricole ed agro-industriali svolte a livello imprenditoriali e provenienti da coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivitร connesse, viene sanzionata penalmente come attivitร di gestione illecita di rifiuti non autorizzata.
In ogni caso in cui il fuoco abbia una suscettivitร ad espandersi su aree boscate o arborate si applica il reato di incendio boschivo (articolo 423 bis del Codice Penale).
Importante ricordare che il reato di incendio boschivo รจ un delitto, punibile a titolo di dolo o di colpa. Nello specifico โchiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui, รจ punito con la reclusione da quattro a dieci anniโ. Il comma 2 stabilisce che โse lโincendio di cui al primo comma รจ cagionato per colpa, la pena รจ della reclusione da uno a cinque anniโ.
Sono previsti aumenti di pena qualora dallโincendio derivi pericolo per edifici o danno su aree protette (nella provincia di Grosseto ad esempio รจ il caso delle pinete di Marina di Grosseto e Alberese, delle riserve naturali di Belagaio e della Duna Feniglia e dei parchi regionali). Mentre le pene sono aumentate della metร , se dallโincendio deriva un danno grave, esteso e persistente allโambiente.
Fondamentale precisare che sentenze della Cassazione hanno stabilito che per integrare il delitto di incendio boschivo non รจ necessario che lโincendio parta, bensรฌ, essendo lโincendio boschivo, come definito nella legge 353/2000 โun fuoco con suscettivitร a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste allโinterno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette areeโ, per il reato di incendio boschivo รจ necessario che il fuoco appiccato o semplicemente lโaccensione di un piccolo fuoco abbia la capacitร a espandersi sulle suddette aree.
Per il delitto di incendio boschivo doloso รจ previsto lโarresto obbligatorio in flagranza di reato. Per il delitto di incendio boschivo colposo รจ previsto lโarresto facoltativo in flagranza di reato.
I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltร di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale allโaperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivitร possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumitร e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).