PORTO ERCOLE – Aggiornamento ore 17.10 – L’Amministrazione comunale, per eliminare ogni dubbio di interpretazione dell’ordinanza 136 emanata oggi, chiarisce quanto segue: dalle ore 21 i negozi di vicinato non possono più vendere alcol in asporto o come sia, e quelli di somministrazione (bar e simili) non posso vendere in asporto bottiglie in vetro o lattine, quale che sia il contenuto.
News ore 12.14 – L’ordinanza 136 del sindaco di Monte Argentario emanata oggi dispone il divieto di vendita, l’asporto e la vendita a domicilio di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo per tutti gli esercizi di commercio in sede fissa ed artigianali e per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in possesso di titolo abilitativo comunque denominato, operanti nel centro urbano di Porto Ercole, località Le Viste, località Cala Galera e Poggio Pertuso.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle gravi situazioni verificatesi nelle scorse settimane afferenti la sicurezza e la vivibilità del centro urbano di Porto Ercole divenuto sempre più luogo dove numerose persone, tra cui molti giovani, si trattengono nelle ore notturne, consumando una elevata quantità di sostanze alcoliche.
Lo smodato consumo di alcol provoca frequenti liti e risse, per sedare le quali sono occorsi numerosi interventi delle Forze di Polizia. Gli episodi di maggior pericolo quali risse e danneggiamenti non a caso si registrano nelle ore notturne, spesso proprio a seguito dell’assunzione smodata e protratta di sostanze alcoliche.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto, pertanto, sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica, nonché a garanzia della salvaguardia dell’ambiente urbano e a difesa dell’interesse generale dei cittadini, adottare tale provvedimento limitativo dell’orario per la vendita e per la somministrazione delle bevande alcoliche e per la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici.
L’ordinanza entra in vigore oggi ed ha validità fino al 31 agosto 2020 e prevede l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione alle disposizioni in essa contenute comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3mila per gli esercizi di commercio in sede fissa, con estensione anche alle attività artigianali.