FIRENZE – Sicurezza sui luoghi di lavoro: il presidente Enrico Rossi ha firmato la nuova ordinanza, la 63 dell’8 giugno, che stabilisce che i corsi di formazione sia professionale sia per la sicurezza sul lavoro possono avvenire completamente in presenza secondo le disposizioni dell’allegato 5 dell’ordinanza 60.
L’ordinanza 63 approva al tempo stesso le linee di indirizzo per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quindi mercati e fiere.
L’ordinanza 63 (QUI il testo completo) prevede:
Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica:
è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della citata ordinanza;
che all’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere eccetera, si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza 60;
Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche:
che le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale;
di confermare che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.