GROSSETO – «Il teleriscaldamento da fonte rinnovabile geotermica va incentivato, non penalizzato. Per questo bisogna modificare la normativa che entro giugno 2017 impone l’applicazione di “contatori di calore” agli impianti di teleriscaldamento, rimuovendo l’obbligo. I costi a carico di utenti e Comuni, infatti, sarebbero piuttosto elevati a fronte di introiti economici modesti rispetto al regime forfettario attuale». È il punto di vista di Luca Sani, presidente della XIII commissione Agricoltura della Camera, che insieme al collega Lorenzo Becattini ha presentato un’interrogazione al ministero.
«Gli impianti di teleriscaldamento che sfruttano i fluidi geotermici – sottolinea Sani – sono pochi e quasi tutti concentrati in Toscana, nelle provincie di Grosseto, Pisa e Arezzo. Si tratta di soluzioni innovative che sfruttano una fonte rinnovabile, garantendo calore a piccole comunità insediate in aree periferiche, con costi accessibili. L’applicazione pedissequa della Direttiva europea 2012/27 agli impianti come quelli di teleriscaldamento geotermico, imponendo il montaggio di “contabilizzatori di calore”, pertanto, non ha molto senso. Sia perché, vista la tipologia di impianti, sarebbe molto costoso modificarli, con oneri a carico di utenti e Comuni. Sia perché essi hanno un impatto ambientale minimo e utilizzano energia rinnovabile, che comporterebbe benefici minimi in termini di aumento delle entrate».
TESTO INTERROGAZIONE
Al Ministro dello sviluppo economico – Per sapere – premesso che:
L’energia geotermica è un tipo di energia alternativa e rinnovabile che si basa sullo sfruttamento del calore naturale generato negli strati più profondi della crosta terrestre;
In determinate zone in cui tale calore si crea anche in aree più superficiali della terra, questo tipo di energia può essere utilizzato per il riscaldamento degli edifici, attraverso gli impianti di teleriscaldamento geotermici;
Gli impianti di teleriscaldamento geotermico in Italia sono concentrati in Toscana, ed interessano soprattutto alcuni piccoli comuni nelle province di Grosseto, Pisa e Siena;
L’articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 102 del 2014, in applicazione della direttiva europea 2012/27/UE, così come modificato dall’articolo 6 comma 10 del decreto legge 244 del 2016, impone l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti di teleriscaldamento entro il 30 giugno 2017, in modo da poter misurare gli esatti consumi e incentivare il contenimento degli stessi;
Tale obbligo sembra non tenere in considerazione che impianti come quelli di teleriscaldamento geotermico hanno un impatto ambientale minimo e utilizzano energia rinnovabile, rendendo dunque minimi i benefici apportati dal citato obbligo, a fronte piuttosto dei notevoli oneri per utenti e comuni;
Attualmente la maggior parte delle utenze che utilizzano impianti di teleriscaldamento geotermico paga un importo forfettario, non essendo gli impianti provvisti di sistemi di contabilizzazione. Solo a chi richiede di pagare a consumo viene installato un contatore;
L’obbligo di installare i contatori si tradurrebbe in un onere eccessivo dal punto di vista economico, non solo per gli utenti, che si vedranno aggiungere in bolletta il prezzo di costosi impianti di cui non necessitano, ma anche per i comuni, che dovranno intervenire per ammodernare gli impianti, operazione quest’ultima richiedente più tempo di quello previsto dal d.lgs. 102 del 2014;
In particolare desta dei dubbi l’obbligo previsto all’articolo 9, comma 5, lettera a), che non è subordinato ad alcuna valutazione del rapporto fra costi e benefici degli interventi;
La previsione di tali oneri per sistemi di teleriscaldamento ecologici e ad energia rinnovabile come quelli geotermici appare in contrasto con la finalità del decreto legislativo 102 del 2014, ovvero quella di favorire iniziative che riducano i consumi di combustibile fossile -:
Se il Governo sia al corrente della situazione sopra descritta;
Se il Governo intenda intraprendere iniziative per escludere gli impianti di teleriscaldamento geotermico dagli obblighi di contabilizzazione dei consumi previsti dal d.lgs. 102 del 2014.