FIRENZE – Regolamentazione della locazione turistica, aggiornamento dell’attività extra alberghiera e dei bed & breakfast, ampliamento delle attività esercitabili dagli alberghi, gestione associata intercomunale della promozione turistica per prodotto omogeneo, individuazione di nuove strutture ricettive, accessibilità e sostenibilità. Sono soltanto alcuni dei punti più importanti inseriti nella proposta di legge che riscrive il Testo unico regionale in materia di turismo, approvata oggi dalla giunta regionale.
“Con questo testo abbiamo compiuto un grande sforzo di semplificazione e di omogeneizzazione, con regole chiare, trasparenti e puntuali nell’interesse di tutti gli imprenditori del settore”, commenta il presidente Enrico Rossi. “Abbiamo pensato alle necessità degli operatori, alle prese con un mercato profondamente mutato, ai diritti dei turisti, ma anche dei cittadini che vivono nelle realtà che che più risentono della pressione delle presenze turistiche. In tal senso abbiamo anche regolamentato il tema degli affitti turistici nella convinzione che il turismo è una risorsa fondamentale dell’economia toscana, che va valorizzata rispettando gli equilibri complessivi della nostre città e dei nostri territori”.
“La legge attualmente in vigore dal 2000 – spiega l’assessore al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo – andava profondamente innovata per adeguarsi alle trasformazioni dell’offerta, della gestione e del prodotto turistico avvenute in questi 16 anni, ma anche delle modalità nuove di pensare e organizzare un viaggio, basti pensare alle prenotazioni on-line o nuove forme di commercializzazione delle locazioni private e alla cosiddetta sharing economy. C’era un vuoto normativo che, se da un lato determinava la libertà del mercato, dall’altro, comportava un’assenza di norme di inquadramento generale nel sistema. Un primo intervento, parziale, lo abbiamo attuato con la legge 25 del 2016 ma col nuovo testo si determina in modo organico l’inquadramento normativo. Puntiamo a definire il modello di sviluppo per il settore, la sostenibilità del suo impatto economico e delle trasformazioni attiene ai si ngoli territori. Insomma – continua Ciuoffo – non soltanto una nuova legge ma un complesso di azioni. Proviamo anche a dare una visione della governance, del modello di economia al quale intendiamo riferirci, un progetto che nella 42/2000 era assente. Una legge non riesce a farlo da sola perché è compito della politica a determinare questa visione. È questo l’obiettivo che ci poniamo. Spostando ad esempio l’attenzione esclusiva dalle città d’arte alla cosiddetta ‘altra Toscana’ e valorizzare la nostra regione nel suo insieme facendola conoscere nella sua interezza. Al termine del percorso avremo dotato la Toscana di un nuovo quadro normativo, adeguato alle mutate esigenze del mondo economico e della tutela dei consumatori”.
Adesso il testo passerà al Consiglio Regionale per le sue valutazioni e dopo l’approvazione per il completamento della riforma occorrerà poi attendere l’emanazione del regolamento attuativo, che avverrà entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge.
Ecco i punti principali del nuovo Testo unico.
Accessibilità e sostenibilità. Riguardo al primo punto viene stabilità la necessità di assicurare, da parte dei gestori delle strutture ricettive, parità di trattamento alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive e tutte le informazioni sui servizi offerti. Riguardo al secondo la Regione si impegna ad orientare le politiche verso la realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
Omogeneità di prodotto. Oltre che territoriale (già introdotta nella legge regionale 25/2016) si prevede l’aggregazione dei Comuni per tipo di prodotto turistico omogeneo, da realizzarsi sulla base di determinate condizioni. In tal modo si completa il modello di governance conseguente dalla riforma delle province.
Somministrazione di alimenti e bevande. Prevista per gli alberghi sia la possibilità di esercitare al pubblico tali attività così come quelle di vendita al dettaglio e centro benessere (osservando le rispettive normative di settore), che di prenotazione e vendita diretta al cliente di un servizio turistico accessorio (es. prenotazione di un ristorante o di un teatro).
Albergo diffuso. Introdotta, per esigenze di organicità e apportando alcune piccole modifiche, la relativa disciplina di questa modalità di struttura ricettiva che oggi è regolamentata dalla legge regionale 71 del 2013;
Condhotel e marina resort. Inserite queste due nuove tipologie di strutture ricettive, disciplinate a livello nazionale dalla legge 164 del 2014.
Strutture ricettive extra alberghiere per l’ospitalità collettiva. Rivisitata la disciplina in materia per ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione delle case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, ecc.
Bed&breakfast. Non rappresentando attualmente un’autonoma tipologia di struttura ricettiva, viene regolamentata in modo chiaro e definitivo. Si precisa, infatti, che essa avverrà in forma imprenditoriale garantendo una corretta informazione al cliente.
Locazione per finalità turistiche. La regolamentazione di questa tipologia attualmente non è soggetta all’applicazione della 42/2000 in materia di strutture ricettive. Si individuano, per i proprietari degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, sia il rispetto di alcune condizioni per una gestione non imprenditoriale sia l’obbligo di comunicazione delle caratteristiche degli alloggi e dei flussi turistici al Comune.
Subingresso, sospensione e cessazione dell’attività. Vengono inserite queste fattispecie per tutte le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari.
Agenzie di viaggio e turismo online. Prevista un’espressa regolamentazione, assoggettandole alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie.
Guide turistiche. Inserita una nuova disciplina della professione, sia per adeguarsi a quanto previsto dalla legge 97 del 2013, che ha esteso l’esercizio dell’attività sull’intero territorio nazionale, sia per recepire il decreto ministeriale 565 del 2015 che ha disciplinato requisiti e procedimento per il rilascio della specifica abilitazione necessaria all’esercizio dell’attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.