GROSSETO – Le imprese di trasporto rischiano di doversi fare carico di sanzioni amministrative da 324 a 1.294 euro comminate ai loro dipendenti per infrazioni sui tempi di guida e di riposo. L’esonero dalla responsabilità spetta ai datori di lavoro che abbiano provveduto a impartire una formazione adeguata ai propri conducenti sul funzionamento dei tachigrafi.
“Lo Stato, al momento – dice Mauro Squarcia, presidente del settore autotrasporti per Confartigianato Imprese Grosseto – non si è avvalso della facoltà di esentare le imprese di trasporto dalle responsabilità che derivano loro a causa delle infrazioni alla normativa sui tempi di guida e di riposo commesse dai propri conducenti o da quelli sottoposti a loro disposizione, come previsto dal Regolamento Ue 165/2014”. In caso di accertamento della violazione, quindi, gli organi di vigilanza applicheranno l’articolo 174 comma 14 del Codice della strada che prevede una sanzione amministrativa da 324 a 1.294 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.
“L’esonero dell’impresa dalle responsabilità derivanti dall’illecito – spiega ancora Mauro Squarcia – non può essere compiuto direttamente dall’organo che ha accertato la violazione, ma compete esclusivamente all’autorità cui il verbale di contestazione è trasmesso”. E così all’impresa, chiamata a rispondere di fatti commessi esclusivamente dal conducente e per sua iniziativa, può presentare ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica del verbale. “Se il datore di lavoro ha garantito ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici, e ha fatto controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente, può fare ricorso al giudice di pace o al prefetto per vedersi riconosciuto l’esonero dalla corresponsabilità”.