GROSSETO – 424 euro di multa per i aver apposto sui vetri anteriori pellicole oscuranti. Il Giudice di pace ha annullato la contravvenzione che era stata comminata ad automobilista maremmano. Oltre alla multa le forze dell’ordine avevano anche disposto il sequestro della carta di circolazione in quanto la vettura “circolava avendo installato delle pellicole oscuranti nella parte anteriore dell’autovettura, senza aver sostenuto l’aggiornamento della carta di circolazione”.
L’automobilista assistito dall’avvocato Federica Ambrogi, si è opposto al verbale davanti al Giudice di Pace di Grosseto, sottolineando che l’installazione nella parte anteriore della vettura di pellicole oscuranti non comporta la necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione, in quanto non incide sulle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo, individuate precisamente dal codice della strada.
«La Prefettura di Grosseto, costituitasi in giudizio – afferma l’avvocato Ambrogi -, è stata concorde sul fatto che “la modifica apportata non determini l’aggiornamento della carta di circolazione” ma ha comunque sostenuto che la modifica avrebbe comportato comunque “la visita e prova del veicolo interessato” e che, di conseguenza, la carta di circolazione doveva essere ritirata perché “vi fosse annotato l’intervenuto ripristino delle condizioni volute (…) dal legislatore”. A seguito della contestazione l’automobilista, nelle more del processo, si doveva uniformare alla prescrizione, procedendo alla “revisione straordinaria” del veicolo con relativo “aggiornamento della carta di circolazione”, consistito nell’apposizione del timbro attestante l’avvenuta revisione».
L’avvocato Federica Ambrogi ha però dimostrato che «era illegittima la contestazione della contravvenzione in quanto non supportata da alcuna previsione normativa. Infatti, il codice della strada non include tra le caratteristiche costruttive e funzionali soggette a “visita e prova” quelle relative al parabrezza o ai vetri laterali anteriori. La diversa opinione della Prefettura si basa sulla direttiva CEE, ma tale disposizione non ha efficacia diretta nell’ordinamento interno. Sulle stesse, pertanto, in quanto non adeguatamente e correttamente recepite nel diritto interno, non può essere fondata la pretesa punitiva dello Stato. Il Giudice di Pace di Grosseto ha pertanto annullato il verbale di contestazione della infrazione e condannato la Prefettura al risarcimento del danno».