di Daniele Reali
GAVORRANO – «L’appello contro la sentenza emessa dal tribunale di Grosseto il 15 settembre 2011 è risultato improcedibile e infondato nel merito». Questo il giudizio contenuto nelle conclusioni della sentenza emessa, lo scorso 28 febbraio, dalla Corte d’Appello di Firenze sulla ineleggibilità a sindaco di Massimo Borghi.
Nelle motivazioni della sentenza viene spiegato che l’appello è stato dichiarato improcedibile ed è stata accolta l’eccezione presentata dall’Avvocatura di Stato il 24 gennaio scorso. In altre parole, come riportato nella sentenza, il ricorso in Corte d’Appello sarebbe stato «depositato nella cancelleria» oltre i termini previsti («entro dieci giorni dalla notifica»). Questo aspetto ha provocato quindi «una decadenza espressamente prevista dalla legge vigente» tanto da doversi dichiarare improcedibile l’appello.
Ma nel redigere le motivazioni il collegio giudicante non si ferma al solo aspetto procedurale e, come messo in evidenza nella sentenza, vista la «rilevanza costituzionale dei diritti di cui si discute e gli effetti della pronuncia che si ripercuotono anche sul corpo elettorale», affronta la questione anche nel merito partendo dall’analisi dell’articolo 60 del testo Unico degli Enti Locali che disciplina i casi di ineleggibilità.
Nelle motivazioni viene riportato che «non è sufficiente che il dipendente pubblico abbia presentato la domanda di collocamento in aspettativa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature (nel caso specifico entro il 16 aprile 2011, ndr), ma è necessario per rimuovere la condizione di ineleggibilità che il collocamento in aspettativa sia effettivo alla data indicata dalla legge, nel senso che il dipendente pubblico deve aver cessato le funzioni». In altri termini il dipendente pubblico deve essere già in aspettativa al momento della presentazione della sua candidatura.
Sempre su questo aspetto i giudici hanno motivato la loro decisione scrivendo che «il tribunale ha ritenuto che tutta la disquisizione sulla legittimità o meno della chiusura anticipata dell’ufficio di ricezione della domanda di collocamento in aspettativa alla data del 16 aprile 2011 fosse questione fuorviante»; «anche qualora l’ufficio fosse stato aperto ed il Borghi Massimo avesse potuto depositare la propria domanda la commissione avrebbe potuto decidere la domanda stessa nei cinque giorni successivi e quindi oltre il termine massimo fissato dalla legge ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità».
Prima delle conclusioni i giudici spiegano anche che «la decisone del Tribunale non vìola alcun diritto costituzionale del Borghi Massimo; era infatti preciso onere di quest’ultimo garantirsi una decisione della commissione entro i tempi fissati chiaramente dalla legge».