GROSSETO – Rimborsi post referendum, il giudice di pace del tribunale di Grosseto dà ragione ad AIT (Autorità Idrica Toscana) e Acquedotto del Fiora. Nella sentenza di primo grado infatti è stata dichiarata la cessata materia del contendere, poiché i rimborsi sono stati disposti “immediatamente in seguito alla emanazione degli atti amministrativi previsti dalla legge”. Sia l’AIT che Acquedotto del Fiora quindi hanno sempre operato correttamente, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia.
La vicenda risale all’estate del 2012, quando il gestore era stato citato in giudizio da due utenti per la questione del rimborso da corrispondere dopo che il referendum del 2011 aveva portato all’abolizione in bolletta della voce riferita alla “remunerazione del capitale investito”. Va ricordato che la manovra “Salva Italia” aveva trasferito dal CoViRi (Comitato di vigilanza sulle risorse idriche) all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici. Pertanto, dal referendum fino al giorno dell’approvazione del trasferimento all’AEEG la tariffa applicata, determinata dalle autorità competenti a inizio 2011, inglobava anche la quota del 7% del capitale investito che doveva essere restituita agli utenti.
In quel periodo, Acquedotto del Fiora, come tutti gli altri gestori, era in attesa che venissero definiti importi e modalità; infatti, trattandosi di un aspetto regolatorio non di competenza del gestore, era stata chiamata in giudizio anche l’AIT, subentrata nel frattempo all’ATO 6 Ombrone. Importi e modalità dei rimborsi erano ancora da definire in quanto in tale periodo avveniva il trasferimento di competenze all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) – oggi Autorità per Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico (AEEGSI). In seguito, il Consiglio di Stato con Parere n° 267 del 25/01/2013, richiesto dall’AEEG, ha riconosciuto la necessità della restituzione e indicato il criterio del “full cost recovery” come principio base per il calcolo del valore da restituire. Successivamente, non appena l’AIT, dopo aver effettuato i calcoli, ha ricevuto dall’AEEGSI il via libera sugli importi dei rimborsi che i gestori toscani dovevano corrispondere agli utenti per la voce riferita al “rimborso della remunerazione del capitale investito”, Acquedotto del Fiora ha predisposto quanto necessario e provveduto a restituire ai propri utenti quanto stabilito dall’Autorità Idrica Toscana nella prima bolletta utile.
La sentenza del giudice di pace del tribunale di Grosseto riconosce come corretto tale percorso: AIT e Acquedotto del Fiora hanno operato all’interno di quanto disposto dalla legislazione vigente, corrispondendo i rimborsi non appena la normativa lo ha stabilito. Pertanto, è stata dichiarata la cessata materia del contendere.