GAVORRANO – La sezione toscana della Corte dei Conti ha condannato l’ex sindaco Massimo Borghi al pagamento di 16 mila euro al Comune di Gavorrano. La sentenza è stata pubblicata soltanto il 3 settembre scorso dopo un lungo iter processuale. La vicenda risale al 2011 quando Borghi fu eletto sindaco e poi fu dichiarato ineleggibile, prima dal tribunale di Grosseto e poi dalla Corte d’Appello di Firenze, per aver presentato in ritardo la domanda di aspettativa.
Borghi da dipendente comunale infatti per potersi candidare alle amministrative nel suo comune avrebbe dovuto richiedere l’aspettativa entro un termine certo.
Secondo le sentenze dei tribunali invece Borghi presentò la richiesta in ritardo e questo lo rese ineleggibile. Questo ebbe l’effetto di far decadere insieme al sindaco anche giunta e consiglio comunale. Una situazione che, traghettata dall’allora vicesindaco, portò poi ad elezioni anticipate per il comune di Gavorrano.
In questo contesto si è quindi inserita la Corte dei Conti: la Procura della sezione giurisdizionale ha indagato per capire se ci fossero responsabilità dell’ex sindaco rispetto all’indizione di nuove elezioni e delle risorse pubbliche utilizzate per poterle organizzare. Un danno erariale, stimato dalla Procura, di poco superiore ai 90 mila euro.
Ad informare nel 2011 la Procura erariale era stato il prefetto di Grosseto anche perché durante la campagna elettorale era emersa sulla stampa la presunta ineleggibilità del candidato Massimo Borghi, rilevata al momento della proclamazione degli eletti anche da uno dei presidenti di seggio. Nel primo consiglio comunale di quella legislatura poi a maggioranza fu votato il provvedimento di convalida degli eletti e ne venne data immediata comunicazione al prefetto di Grosseto. Ma secondo gli atti del Comune di Gavorrano «il collocamento in aspettativa del convenuto (Borghi, ndr)» era stato disposto, così come confermato dal responsabile del settore staff, «con decorrenza 20 aprile 2011, “vista la domanda in data 18 aprile 2011, acquisita al protocollo comunale al n. 4662 del 18 aprile 2011, con la quale Borghi Massimo, dipendente a tempo indeterminato, chiede di essere collocato in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con decorrenza 1° aprile 2011 e per tutto il periodo del mandato del Sindaco o solo fino al 16 maggio 2011, se all’esito delle elezioni non vi fosse il mandato del Sindaco”.
Nella sentenza i giudici della Corte dei Conti spiegano poi come mai si è arrivati ad una condanna. «Nel merito dei fatti a parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisa l’esistenza di tutti i presupposti necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile. In primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente legata all’Amministrazione danneggiata da un rapporto di servizio (quantomeno di fatto) ed altrettanto evidente è il nesso causale tra la condotta del convenuto e l’evento dannoso».
Rispetto poi alla richiesta complessiva da parte della Procura (pagamento di oltre 9o mila euro) la Corte dei Conti ha stabilito che a Borghi si dovesse attribuire soltanto “1/9” delle spese da rifondere. «Il Collegio ritiene che tutti coloro che hanno espresso parere favorevole al citato deliberato di Consiglio (nove componenti il collegio su dodici), pur in presenza di molteplici segnali di “latente” illegittimità della nomina, hanno contribuito al danno per cui non pare ammissibile la pretesa della Procura erariale per la quale unico soggetto chiamato a risponderne dovrebbe essere il Sindaco (di fatto) al quale invece potrà essere addebitata una quota dello stesso (1/9), pari al numero dei soggetti che hanno adottato la delibera di convalida degli eletti». Stessa cosa è avvenuto per quanto riguarda la richiesta di “rifusione” delle somme percepite a vario titolo da Borghi perché di fatto ha svolto il ruolo da sindaco e il comune ne ha comunque goduto.
Per tutti questi motivi i giudici hanno stabilito che la somma da rifondere al Comune di Gavorrano sia di 16 mila euro.
Per consultare la sentenza della Corte dei Conti: LINK