GROSSETO – Nuove armi in arivo per chi si sente ingiustamente multato. Da oggi, le multe effettuate con apparecchi autovelox che non hanno avuto la periodica verifica di funzionalità e taratura, non saranno valide. «Con l’eclatante sentenza 113/2015 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 45 codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Lo afferma la Confconsumatori che precisa «Secondo la Corte Costituzionale la normativa regolamentare che imponeva un obbligo di verifica periodica per le apparecchiature automatiche, come gli autovelox, è del tutto irrilevante in quanto il diritto “vivente” punitivo per gli automobilisti e cittadini esentava tutte le amministrazioni dalle tarature e verifiche periodiche».
«Pertanto da domani tutti gli apparati di rilevazione della velocità autovelox fissi o mobili, telelaser, tutor ed altri per poter validamente essere utilizzati contro gli automobilisti e far irrogare le pesanti pene per l’eccesso di velocità devono avere una taratura periodica con verifica della loro funzionalità da parte del costruttore della macchina – prosegue l’associazione dei consumatori -. Confconsumatori confida che la sentenza della Corte che tocca le tasche di molti enti, soprattutto quelli locali, non venga nuovamente aggirata con una leggina ad hoc».
Confconsumatori auspica inoltre «che da domani si cessi l’utilizzo, da parte di tutte le forze di polizia, degli apparati non regolari e soprattutto si dismettano da parte dei Comuni le odiose postazioni fisse che anziché preservare la vita degli automobilisti servono, senza alcun controllo, della loro attendibilità, esclusivamente a rimpinguare le casse. Coloro che da domani vengono sanzionati potranno giustamente ricorrere. Per ulteriori informazioni gli automobilisti possono rivolgersi alle sedi toscane dell’associazione consultando il sito www.confconsumatoritoscana.it»