GROSSETO – Via libera dal Consiglio comunale al Regolamento di Polizia urbana. 42 articoli che affrontano e disciplinano in dettaglio, per la prima volta dopo il Regolamento municipale del 1935 (con successive modifiche), i comportamenti, le abitudini sociali e quei nuovi fenomeni che nei decenni hanno caratterizzato e caraterizzano la qualità della convivenza nella nostra comunità di cittadini. Nei limiti delle norme nazionali e regionali, fenomeni come il vandalismo, la prostituzione nelle strade, nuove realtà commerciali, accattonaggio, disturbo alla quiete, igiene pubblica, sicurezza e incolumità dei cittadini, trovano fattispecie regolate. Situazioni che smettono quindi di essere materia di ordinanze temporanee e contingenti per rientrare in un sistema di regole organiche e condivise, con un articolato sistema di sanzioni a migliore e più chiara garanzia della convivenza civile e della fruibilità dei luoghi pubblici della città. La vigilanza del rispetto di tali regole spetterà alla Polizia Municipale, a seconda dei casi in collaborazione con la Asl e con altre forze dell’ordine.
La disciplina si occupa di situazioni e aspetti particolari come al Capo I del Titolo II realtivamente alla sicurezza e la pubblica incolumità (artt. 4 e 5), vietando il lancio di sassi, di altri oggetti e liquidi o l’ostacolo materiale e comportamentale che mettano a rischio la sicurezza e la libera fruizione degli spazi pubblici. L’art. 6 si occupa delle biciclette abbandonate o poste in spazi inadeguati e anche dei casi che ne consentono la rimozione. L’art. 7 vieta di “soddisfare le esigenze fisiologiche” in pubblico, manomettere, danneggiare, rimouovere o sporcare spazi, edifici, monumenti e luoghi comuni, o anche di bivaccare in varie aree e tenere comportamenti molesti, o ancora utilizzare giochi per bambini avendo più di 12 anni. E naturalmente è fatto divieto di gettare in strada rifiuti di ogni genere o di abbandonare quelli ingombranti. Le regole riguardano anche la manutenzione e i ripari a pozzi e cisterne (art. 8).
Il Capo II si occupa dell’uso delle aree e degli spazi pubblici, dai divieti nell’utilizzo e lo sfruttamento dell’acqua pubblica (art. 9), passando per la sosta di caravan e autocaravan fuori dalle aree autorizzate (art. 10), dalle varie forme di “nomadismo” fuori da aree attrezzate (art. 11), fino alla regolamentazione delle luminarie (art. 12). La pulizia e il decoro di edifici ed aree pubbliche caratterizza invece la disciplina contenuta nel Capo III del Regolamento, dall’art. 13 con la manutenzione degli edifici e delle aree sia in ambito pubblico che privato (fabbricati, serrande, persiane, infissi ecc. ecc.), alle scritte sui muri (art. 14), lo sgombero della neve (art. 15), la ripulitura delle aree verdi anche private (art. 16), fino agli indumenti e la biancheria appesa alle finestre e a tutti gli oggetti come vasi, liquidi e polveri sospese (artt. 17 e 18).
Più specificamente della tutela ambientale si occupa il Capo IV, con regole precise per l’uso di barbecue e per l’accensione di fuochi, oppure relativamente a comportamenti che possano causare incendi od esalazioni (artt. 19 e 20). E ancora l’attenzione viene posta sui lavori di manutenzione degli edifici per verniciature, carteggiature e sabbiature svolte all’esterno (art. 21).
Gli articoli 22, 23 e 24 si occupano di quiete pubblica e privata prevedendo e ponendo delle regole alle diverse tipologie di rumori molesti provenienti da molteplici fonti (tenendo conto dei regolamenti specifici già vigenti), da attrezzature, impianti audio, attività ambulanti diverse (commercianti e suonatori), animali e altro ancora.
Prosegue con varie altre fattispecie il Capo V, andando a definire limiti e vincoli nel campo dell’accattonaggio (art. 25), della distribuzione di volantini e di altre pubblicazioni (art. 26), dell’esposizione e la pubblicità di merci (art. 27) ma anche dei comportamenti riferibili al fenomeno della prostituzione (art. 28). E ancora la riservatezza e le attenzioni nella vendita che caratterizza negozi e articoli per adulti (art. 29) o le regole a cui attenersi per i mestieri ambulanti e per gli artisti da strada (art. 30), fino ad arrivare alla conservazione e la fruibilità dei servizi igienici nei locali pubblici (art. 31) e ai limiti anche igienici nel tenere certe tipologie di animali all’interno del centro abitato, dai piccioni ai conigli, passando per specie bovine, suine, equine. ovine e caprine (art. 32).
Al Titolo III ci si occupa del sistema sanzionatorio (artt. da 33 a 37) da adottare negli accertamenti della Polizia Municipale o di dipendenti di società e aziende partecipate a cui vengano attribuite tali funzioni con ordinanza del Sindaco. Le multe variano a seconda degli articoli violati e vanno da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro, con pagamenti in misura ridotta da 50 a 160 euro, con anche casi di sequestro amministrativo. Resta la facoltà in situazioni particolari di ricorrere ad ordinanze firmate dal Sindaco.
E nel capo II ci si occupa anche delle procedure e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi che hanno subito dei danni o delle alterazioni (artt. 38 e 39), che sono a cura del trasgressore.
Al Titolo IV, dall’art. 40 al 42, chiudono le norme transitorie e finali.