GAVORRANO – Anche il Comune di Gavorrano ha aderito al ricorso della Regione Toscana al Decreto sicurezza. È lo stesso sindaco, Andrea Biondi, ad affermarlo, inviando alla redazione anche una lunga lettera che il sindaco ha mandato al governatore della Toscana Enrico Rossi.
«Caro Presidente, in primo luogo desidero ringraziarti per la decisione della Regione Toscana di sollevare eccezioni di costituzionalità in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132» scrive Biondi.
«Come sai, i Comuni non possono sollevare eccezioni di costituzionalità presso la Corte Costituzionale. Per questo, vengo a chiederti di inserire fra i rilievi di costituzionalità anche i temi di interesse del Comune, con particolare riferimento all’art. 13 del testo di legge in questione».
«L’art. 13 nella parte in cui abroga l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo appare viziata, a mio avviso, da manifesta illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. poiché introduce una irragionevole discriminazione rispetto agli altri stranieri in possesso di permesso di soggiorno che, in presenza di dimora abituale o domicilio effettivo (come quello dei richiedenti asilo), sono obbligatoriamente iscritti alle anagrafi delle popolazioni residenti a condizione di parità coi cittadini italiani, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 286/1998 – prosegue Biondi -. Infatti, al diritto delle persone effettivamente presenti sul territorio ad essere iscritte ai registri anagrafici della popolazione residente di un determinato comune, corrisponde la possibilità per gli amministratori locali di conoscere con certezza il numero delle persone presenti sul proprio territorio e di determinare i servizi pubblici e sociali che i Comuni hanno l’obbligo di garantire. Peraltro, siccome nessuna persona regolarmente soggiornante, come lo è il richiedente asilo, può restare sul territorio senza che la sua presenza sia rilevata, la norma rischia di riaprire il contenzioso giudiziario per stabilire quale debba ritenersi la dimora abituale del richiedente, creando così incertezze per gli enti locali».
«Appare necessario ricordare come tutte le persone collegate in maniera stabile ad un determinato territorio, sia come singoli che come componenti di una famiglia o di una convivenza, hanno diritto ad essere iscritte all’Ufficio Anagrafico di un determinato comune, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 499/2000). Poiché il permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di asilo costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nessun altro documento di riconoscimento può essere chiesto allo straniero che ha chiesto protezione internazionale per l’accesso ai diritti riconosciuti dalla legge, la previsione di cui al Presidente della Giunta regionale dott. Enrico Rossi
all’art. 13, nella parte in cui prevede che lo stesso titolo di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, appare chiaramente contraddittoria».
«I servizi dei Comuni in materia socio-assistenziale che risultano direttamente interessati dell’entrata in vigore del decreto-legge 113/2018 sono sia le funzioni derivanti dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che quelle in base alla Legge regionale della Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. In particolare, l’art. 5 della Legge regionale 41/2005 ha sancito che hanno diritto agli interventi ed ai servizi del sistema integrato delle prestazioni sociali tutte le persone residenti in Toscana. Per queste motivazioni ti chiedo valutare la possibilità di raccogliere all’interno dell’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale anche le ragioni dei Comuni» conclude la lettera.