GROSSETO – Alla luce di alcune affermazioni, riportate sulla stampa locale e relative all’obbligo di registrare tutti gli animali da allevamento alla Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN), una nota della Usl Toscana sud est ne chiarisce il funzionamento e le finalità, nonché gli obblighi per gli allevatori.
“La BDN – si legge nella nota – è stata istituita dal Ministero della Salute a partire dal 1 gennaio 2000. Questo complesso database, continuamente aggiornato con l’immissione delle nuove registrazioni, garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli sanitari, l’erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori. Non è uno strumento di competenza delle Asl, che, viceversa, la utilizzano per le proprie finalità sanitarie, come altri soggetti pubblici lo fanno per finalità istituzionali (ad esempio gli indennizzi).
La registrazione di nascite, morti e movimentazioni nella BDN è, di fatto, un obbligo di legge a carico degli allevatori, che possono provvedere autonomamente iscrivendosi al Sistema informativo veterinario del Ministero della Salute; oppure possono delegare associazioni o enti accreditati, che svolgono questo servizio dietro pagamento di una quota.
In riferimento specifico agli ovini – prosegue la nota – l’obbligo di identificazione elettronica (tramite microchip inserito in un bolo endo ruminale o in una marca applicata all’orecchio) è in vigore dal 1° gennaio 2010, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento CE n. 21/2004, che prevede l’istituzione, negli Stati membri, di un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Al regolamento comunitario si aggiunge l’Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, che contiene misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica e che ha reso obbligatoria la registrazione in BDN di ogni singolo capo ovino identificato elettronicamente.
Anche nel caso degli ovini, l’identificazione elettronica dei capi e la loro registrazione nella BDN è necessaria alla realizzazione dell’anagrafe zootecnica, che è alla base di tutti i programmi di eradicazione e controllo delle malattie infettive e diffusive; oltre ad essere – conclude la nota – propedeutica a qualsiasi spostamento degli animali, nonché all’accesso ai contributi pubblici da parte degli allevatori”.