PITIGLIANO – È stato indetto a Pitigliano il bando per l’assegnazioni di alloggi in locazione di Edilizia Residenziale Pubblica. La domanda può essere presentata solo da soggetti residenti nel territorio comunale o ivi svolgenti attività lavorativa.
«Gli interessati alla partecipazione – afferma il Comune di Pitigliano – potranno consultare e scaricare dal sito internet dell’Amministrazione comunale (www.comune.pitigliano.gr.it) il bando e la relativa modulistica, che potranno essere ritirati anche presso l’ufficio Urbanistica del Comune nell’orario di apertura dello stesso. Si informa che è stato pubblicato anche il modulo di domanda per il cambio alloggi all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che, compilato e inviato entro il 30 marzo prossimo per la prima valutazione, dovrà essere valutato dalla commissione comunale alloggi che, in caso di accoglimento, inserirà il richiedente in un elenco permanente sulla base del punteggio acquisito. La prima riunione della commissione è indetta per giovedì 14 aprile, successivamente si riunirà ogni sei mesi per aggiornare l’elenco».
Art 1 Requisiti per l’ammissione al concorso
La domanda può essere presentata solo da soggetti residenti nel territorio comunale o ivi svolgenti attività lavorativa.
A) A norma dell’allegato A della L.R. n. 96/96 e s.m., per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque (5) anni; c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l’accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, come previsto dalla Deliberazione G.R.T. n. 648 del 25.05.2015 ed in costanza della sua applicazione: “la situazione reddituale di riferimento per l’accesso agli alloggi di E.R.P. applicabile nel periodo di sospensione disposto dalla regione Toscana ai sensi dell’art. 40 quater della L.R. 96/96 e s.m., è definita dall’art 40 bis comma 6 ai fini dell’applicazione degli art. 25, 26, 27 della L.R. 96/96 e s.m. confermando il limite massimo di reddito fissato con deliberazione G.R. 630 del 29.07.2013 in €. 16.000,00”, sono fatte salve le variazioni di limite reddituale che dovessero essere operate dalla Regione Toscana durante il periodo di validità del bando.
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero; (a norma del paragrafo 4 dell’allegato A i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali possono partecipare al bando; in sede di eventuale assegnazione dell’alloggio si procederà alla verifica della indisponibilità della proprietà).
e) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
g) assenza di dichiarazione di annullamento dell’assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all’art. 35, comma 2, lett b), c), d), ed e) della LRT 96/96 e s.m.i, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;
I requisiti sono riferiti ai componenti dell’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla precedente lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente, e devono permanere sia ai fini dell’assegnazione che per tutta la durata del rapporto.
B) Ai fini del presente bando di concorso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero
dai soggetti sotto indicati:
1. a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi;
2. b) i figli anagraficamente conviventi;
3. c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
4. d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e
materiale, anagraficamente conviventi.
Possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell’ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando:
1. a) le coppie coniugate;
2. b) le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi;
3. c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
4. d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.
Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare posso, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito elencati:
a) i componenti di coppia di futura formazione; al momento dell’eventuale assegnazione dell’alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more-uxorio;
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.
Art. 2 Documenti necessari
A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente, ai fini della presentazione della domanda: 1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000, da cui risulti:
1. a) – cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; – cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno; – cittadinanza di altro stato, titolarità di permesso biennale di soggiorno e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
2. b) residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando;
3. c) residenza o attività lavorativa stabile nel territorio della Regione Toscana da oltre 5 anni (allegato 3);
4. d) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di
ciascun componente il nucleo, nonché la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di
cui all’art.1 del presente bando;
5. e) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione fiscale;
6. f) attestazione ISEE relativa alla proprietà di beni mobili o immobili di tutti i componenti il nucleo
familiare.
Coloro che non possono, momentaneamente, presentare autocertificazioni relativamente al possesso di immobili all’estero (vedasi art. 3 – modalità di autocertificazione e relativa esclusione) possono inoltrare ugualmente la domanda allegando una dichiarazione, debitamente sottoscritta, (allegato 1 e/o allegato 1bis) in cui si riservano di produrre idonea documentazione entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente bando. La domanda verrà inserita in graduatoria “sub-conditione”.
B) Documenti necessari ai fini della determinazione del punteggio: – coabitazione – ALL. B. LRT 96/96 e s.m.i., lett. a-3) – : dichiarazione sostitutiva comprovante che il
nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio ha una anzianità di formazione non superiore a due anni e che vive in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione; i richiedenti, componenti la coppia, non devono aver compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando (ALLEGATO A);
– invalidità – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. a-4) – : certificato da parte dell’autorità competente attestante l’invalidità, ai sensi della normativa vigente, in misura pari o superiore a 2/3, pari o superiore al 67% o pari al 100%, di componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando;
– invalidità – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. a-4bis) – : certificato da parte dell’autorità competente attestante l’invalidità, ai sensi della normativa vigente, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65°anno di età;
– invalidità con assistenza – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. a-4ter) – : certificato da parte dell’autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione; incidenza canone locazione – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. b-1.4) -: dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio, con un contratto di locazione registrato, il cui canone di locazione, riferito all’anno di produzione del reddito, sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto (ALLEGATO B); pendolarismo – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. a-5) – : dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro, sito nel Comune di Pitigliano, ed il luogo di residenza superiore a Km 70 (ALLEGATO C); alloggio improprio – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. b-1.1) – : attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di abitazione effettiva e continuativa in ambiente impropriamente adibito ad abitazione, avente caratteristiche tipologiche o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando; barriere architettoniche – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. b-1.2) – : relazione tecnica relativa ad abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione; tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando; tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall’autorità competente; alloggio precario – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. b-1.3) – : dichiarazione sostitutiva attestante l’abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi di assistenza pubblici (ALLEGATO D); tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando; tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall’autorità competente;
sfratto – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. b-1.5) – : dichiarazione sostitutiva attestanti la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione; lo sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore, ad anni due, alla data di presentazione della domanda di assegnazione (ALLEGATO E);
storicità di presenza: – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. c-2) – : dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa del ricorrente nella graduatoria comunale per l’assegnazione degli alloggi oppure la pluriennale assegnazione di alloggio ERP in emergenza abitativa e/o utilizzo autorizzato (ALLEGATO F);
residenza anagrafica/lavorativa pluriennale – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. c-1) – : dichiarazione sostitutiva attestante la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito del Comune di Pitigliano da almeno dieci (10) anni alla data di pubblicazione del presente bando (ALLEGATO G);
familiari fiscalmente a carico – ALL. B LRT 96/96 e s.m.i., lett. a-2) a-6) a-7) – : dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di familiari a carico di cui all’allegato B alla LRT 96/96 e s.m.i. lett. a- 2), a-6),a-7) (ALLEGATO H);
Art. 3 MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art.1 lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l’attribuzione del punteggio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Ai sensi dell’art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni dello stesso si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione Europea; i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di stati non appartenenti all’unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
In tutti gli altri casi le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e comporta, ai sensi dell’art. 75 del richiamato decreto, la decadenza dai benefici concessi.
Art.4 Formazione e pubblicazione della graduatoria – Opposizioni
A – Istruttoria delle domande.
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 commi 1 e 2 della L.R.T. 96/96 e s.m.i e del criterio di priorità di cui al comma 6 “progressività decrescente della situazione economica” dello stesso articolo.
B – Formazione della graduatoria. 1. Graduatoria generale provvisoria. Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all’allegato B della L.R. 96/96 e s.m.i e tenendo conto delle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare ivi previste. La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all’Albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi; della graduatoria verrà data massima diffusione e pubblicità. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’Albo on line gli interessati possono presentare opposizione all’Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Comunale Alloggi appositamente convocata entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse. I richiedenti appartenenti alle categorie individuate nell’allegato B della L.R.T. 96/96 e s.m.i. ai punti a-2, a-3, a-4, a-4 bis ed a-4 ter sono inseriti nella graduatoria generale permanente in base al punteggio acquisito con apposita dicitura indicante la specifica riserva al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota degli alloggi da assegnare. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell’20% di tutti gli alloggi di superficie pari e non superiore a due (2) vani. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. 2. Graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell’esito dei ricorsi eventualmente presentati avverso la graduatoria provvisoria. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l’ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lett. c) della L.R.T. 96/96 e s.m.i. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per la redazione della graduatoria definitiva, con sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione Comunale Alloggi. La graduatoria definitiva conseguente all’emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo on line del comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare. 3. Punteggi di selezione delle domande. Le condizioni per l’attribuzione dei punti sono le seguenti: a) Condizioni sociali-economiche-familiari: a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:
– costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;
– non superiore all’importo annuo di una pensione minima INPS per persona:
2. a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico
o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2;
3. a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con
altro nucleo familiare: punti 1;
– con uno o più figli minori a carico: punti 2; In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.
a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: – in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;
– in misura pari al 100%: punti 3;
punti 1;
a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3.
a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti
punti a-4,a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;
5. a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza
superiore a km 70: punti 1.
Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.
6. a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;
7. a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:
– uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:
punti 1;
– un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:
punti 2;
– due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a
carico: punti 3;
– un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis:
– un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter:
– due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter:
punti 4; punti 5; punti 6.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6. I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a- 4bis e a-4 ter.
b) Condizioni abitative: b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall’autorità competente, dovute a: b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti
impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta
ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2. Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare non ha valore cogente. Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b); Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e
non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione:
punti 2;
3. b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del
comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.
Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b); Per l’attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall’autorità competente;
4. b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.
5. b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell’inquilino o per altra
inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di
assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2. c) Condizioni di storicità di presenza:
1. c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del
nucleo familiare nel Comune di Pitigliano, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
2. c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell’alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell’alloggio.
Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l’attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l’entrata in vigore dell’allegato B alla LRT 96/96 e s.m.i.. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d’ufficio le suddette dichiarazioni. I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.
Art.5 Canone di locazione
Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall’Ente Gestore ai sensi del titolo III° della L.R.T. 96/96 e s.m.
Art.6 Assegnazione degli alloggi
Il Comune provvede all’assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della graduatoria definitiva a norma dell’art. 13 della L.R. 96/96 e s.m.i. e del “Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2015.
Art. 7 Termini di presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando.
Art. 8 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n. 642 come modificato dal D.M. 20.8.1992, e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pitigliano. Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.
Le domande potranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Pitigliano, Piazza Garibaldi n.37 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 13:00 e il Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o essere spedite, insieme alla fotocopia del documento di identità del richiedente, a mezzo raccomandata A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, o inoltrate tramite PEC all’indirizzo:comune.pitigliano@postacert.toscana.it. Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’Amministrazione Comunale entro la data di scadenza prevista dal bando (non verrà tenuto conto della data di spedizione).
Il Bando di concorso, insieme agli allegati, può essere scaricato dal sito internet dell’Amministrazione Comunale (www.comune.pitigliano.gr.it) e ritirato presso l’Ufficio Urbanistica del Comune durante l’orario di apertura.
Art. 9 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/96 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente bando è finalizzato alla formazione della graduatoria generale, che sostituirà integralmente la precedente conseguente al bando pubblicato il 25.08.2011.