MASSA MARITTIMA – E’ stata depositata oggi la sentenza della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sul ricorso proposto dal Movimento Civico Massa Comune, contro il Comune di Massa Marittima e nei confronti della Massa Marittima Sviluppo s.r.l sulla questione Area ex Agraria.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Le spese di giudizio determinate in 4mila euro dovranno essere corrisposte dal Movimento Civico Massa Comune per metà al Comune di Massa Marittima e per la restante metà alla società controinteressata.
“Accogliamo la sentenza – sono le parole del Sindaco di Massa Marittima Lidia Bai – con soddisfazione perché il TAR ha ritenuto fondate le motivazioni evidenziate dai nostri legali circa la legittimazione e la rappresentatività del Movimento Massa Comune sulla questione in oggetto del ricorso, fermandosi così all’accoglimento del primo dei nostri numerosi rilievi. La corte ha giustamente stabilito di attribuire il rimborso delle spese di giudizio a carico dell’associazione ricorrente. L’Amministrazione valuterà la possibilità di richiedere un risarcimento per le spese sostenute in questi mesi dal Comune e per il carico di lavoro sopportato dagli uffici comunali per questa questione”.
Il TAR, nella sentenza, ha infatti posto l’accento sull’insufficiente legittimazione dei ricorrenti per un palese difetto di rappresentatività. A rafforzare il giudizio del Collegio c’è anche la circostanza che l’Associazione ricorrente si è costituita nel giugno 2010, ovvero pochi mesi prima del ricorso, con la conseguenza che, al momento della proposizione del medesimo, essa non poteva reputarsi radicata nel territorio.
La carenza di adeguata rappresentatività e di radicamento nel territorio per il Giudici della terza sezione del TAR della Toscana deve valutarsi anche in relazione al numero degli associati, che, stando all’atto costitutivo del Movimento, sono solo diciassette.