CAMPAGNATICO – Anche la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’azione popolare di alcuni elettori del Comune di Campagnatico contro l’elezione a sindaco di Elismo Pesucci.
La sentenza conferma così quella emessa dal tribunale di Grosseto.
Il giudice non solo ha respinto l’appello, ma ha condannato la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di Elismo Pesucci, liquidate in 6.946 euro.
Gli appellanti, assistiti dall’avvocato Alessandro Bragagni «ritenute sussistenti le cause di incompatibilità/ineleggibilità di Pesucci come sindaco» chiedevano la sua decadenza dalla carica.
Secondo i ricorrenti l’ineleggibilità derivava da una causa pendente tra Pesucci e il Comune di Campagnatico per «la richiesta di rimborso di spese legali sostenute dal suddetto Pesucci in diversi procedimenti penali che erano stati promossi nei suoi confronti per fatti, connessi e non, all’esercizio del suo precedente mandato di sindaco e che si erano conclusi con il suo proscioglimento».
A questo si aggiungeva il fatto di aver ricoperto «la carica di presidente della Asd Nuova Arcille, aggiudicataria della concessione del campo di calcio comunale, carica che era poi passata al figlio Davide Pesucci, mentre la Momini rivestiva la carica di consigliere in detta associazione, gestendola di fatto insieme al nuovo presidente».
Il tribunale di Grosseto, in primo grado, aveva già ritenuto infondato nel merito il ricorso, sottolineando come il Pesucci si fosse «tempestivamente attivato per definire in via transattiva la controversia nel termine previsto dalla legge, manifestando all’ente di voler rinunciare agli atti e all’azione, con compensazione integrale delle spese legali, proposta che, previo parere del legale dell’ente, è stata accettata mediante delibera della Giunta comunale».
«Quanto ai rapporti con l’Asd Nuova Arcille, il tribunale osservava che tra il Comune di Campagnatico e detta associazione vi era un rapporto di concessione e non un contratto di appalto di lavori o servizi comunali, non trovando quindi applicazione la causa di ineleggibilità-incompatibilità prevista dal Tuel».
Secondo i ricorrenti, però, le cause di ineleggibilità non sono state rimosse ed elencano le tempistiche: il 12.06.22 Pesucci è stato eletto, il 13 la proclamazione degli eletti e la nomina della giunta, dopodiché Pesucci ha rinunciato all’azione legale contro il Comune così da rimuovere l’incompatibilità. Il 19 giugno la Giunta autorizzava l’avvocato del Comune ad accettare la rinuncia di Pesucci. L’11 luglio, rimossa la causa di incompatibilità, avveniva la convalida degli eletti. Secondo i ricorrenti la competenza però sarebbe stata del consiglio comunale. E con l’annullamento degli atti si sarebbe andati ben oltre i dieci giorni di tempo concessi dalla legge al sindaco per rimuovere gli ostacoli. «Il tribunale non avrebbe dovuto ritenere rimossa la causa di incompatibilità in esame nei termini di legge, poiché la causa non si era risolta mediante rinuncia agli atti e conseguente accettazione, ma mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo che comportava l’intervento del giudice perché il giudizio si potesse concludere» affermano i ricorrenti.
Secondo Pesucci, assistito dall’avvocato Alessandro Antichi, «La questione sarebbe irrilevante, poiché il primo giudice aveva respinto nel merito le domande avversarie». Inoltre precisa l’avvocato «Il neo eletto aveva tempo fino al 10.7.2022 per rimuovere la causa di incompatibilità determinata dalla pendenza della lite con il Comune, ciò era stato fatto con l’atto di rinuncia all’azione contenuta nell’atto di transazione del 29.6.2022. Tra l’altro in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, la situazione di cui all’art. 61, comma 1 bis, Tuel costituisce solo causa di incompatibilità, e non di ineleggibilità».
L’appello è stato rigettato. Secondo la Corte d’appello «Il primo motivo è fondato, anche se il suo accoglimento non è idoneo a incidere sulla decisione, fondata su ragioni di merito; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la delibera consiliare di convalida non può ritenersi presupposto necessario dell’azione popolare ex art. 70 d.lgs. n. 267/2000. Per quanto riguarda il secondo motivo proposto dai ricorrenti il giudice lo definisce infondato: che la pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto costituisse causa di incompatibilità è pacifico, non è invece condivisibile l’assunto secondo cui la Giunta comunale non avrebbe approvato l’accordo transattivo ma avrebbe soltanto autorizzato l’accettazione della rinuncia. È venuto meno infatti l’interesse dell’Ente alla prosecuzione della causa, essendosi comunque raggiunto il risultato di respingere la richiesta di rimborso delle spese avanzate dal Pesucci che costituiva il motivo a fondamento della costituzione in giudizio dell’Ente».
Per tutti questi motivi la Corte d’appello ha rigettato il ricorso degli elettori confermando la sentenza di primo grado.