GROSSETO – Aveva prenotato una camera di hotel per tre giorni, ma per un imprevisto aveva poi comunicato all’albergatore che il soggiorno sarebbe stato ridotto a due sole notti, sentendosi prima rispondere che non c’erano più stanze disponibili e poi che la prenotazione era confermata. Il cliente però nel frattempo aveva prenotato un altro albergo, ma il primo hotel aveva comunque prelevato dalla sua carta di credito l’intero importo dovuto per tre notti. Il Giudice di pace ha dato ragione al cliente: “Sono nulli gli usi che prevedono che, in caso di annullamento della prenotazione, il cliente sia tenuto a pagare totalmente l’albergatore”.
A maggio un grossetano aveva prenotato una camera d’albergo per 3 giorni a Torino. Il giorno precedente alla partenza aveva comunicato via mail che per un imprevisto avrebbe occupato la camera per due sole notti: l’albergatore aveva prima risposto di non avere camere disponibili, mentre dopo qualche ora si era accorto dell’errore e aveva confermato la prenotazione chiedendo però il pagamento anche della prima notte non usufruita. Nelle ore trascorse tra le due mail il grossetano era stato costretto a cambiare hotel e prenotarne un altro. Nonostante il suo errore, però, l’albergatore aveva insistito nel prelevare sulla carta di credito fornita in garanzia oltre 400 euro per le 3 notti. Il cliente non si è dato per vinto e si è rivolto allo sportello Confconsumatori di Grosseto, chiedendo agli esperti dell’associazione di portare in ogni caso in giudizio l’albergatore che aveva percepito l’importo delle tre notti senza fornire alcun servizio.
La vicenda è finita bene per il consumatore, con un’importante statuizione del Giudice di pace di Grosseto: con la sentenza 108/2024, aderendo alla tesi dell’avvocato Marco Masetti, difensore del consumatore, il giudice ha statuito che la penale totale prevista dagli usi di piazza (a Torino come a Grosseto) è una clausola che dev’essere approvata per iscritto dal consumatore e che è presunta come vessatoria e iniqua, ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo. Il Giudice di pace ha ritenuto un “indebito arricchimento” quello dell’albergatore e ha disposto il rimborso per 2 delle 3 notti prenotate (che il cliente avrebbe comunque utilizzato se l’hotel non avesse nell’immediatezza comunicato erroneamente che non c’erano camere disponibili) più il rimborso della prima notte, per la cui prenotazione il cittadino aveva chiesto l’annullamento poche ore prima del check in, in quanto la relativa clausola penale è abusiva e conseguentemente l’hotel non ha provato di non aver ceduto ad altri la camera. «È un successo importante e simbolico per i diritti dei consumatori – dichiarano da Confconsumatori – che non possono essere tenuti a pagare totalmente quello che non utilizzano».