GROSSETO – Continuano a tenere banco i due ricorsi presentati dal Circolo Pattinatori Grosseto per la serie A1 nel gennaio appena trascorso. Il GS ha innanzitutto rigettato il reclamo presentato all’indomani degli evidenti errori commessi dai direttori di gara durante la gara contro il Follonica di sabato 27.1.24, confermando la validità dell’operato dei giudice di gara (che sembra siano stati sospesi dalla Federazione) dopo alcuni cartellini blu e le sbagliate interpretazioni alla norma (in particolare all’art 31 del Regolamento del Gioco).
Il Cp Grosseto, che si è avvalso della preziosa consulenza dell’avvocato Lorenzo Maestrini, esperto di diritto sportivo, pur accettando la decisione del giudice di primo grado e le decisioni degli Organi di Giustizia sportiva in generale, accoglie la decisione con un po’ di amarezza e sconcerto, in quanto per giustificare il rigetto del ricorso, l’organo di prime cure ha fatto riferimento all’applicazione del comma 4bis dell’articolo 70 (quello della prova tv, per intendersi), nemmeno citato dalla società grossetana, che aveva chiesto, invece, di valutare la sussumibilità della fattispecie nel comma 5 dello stesso articolo, ovvero la medesima norma richiamata dallo stesso giudice sportivo nella stagione sportiva scorsa allorquando fu deciso di ripetere la gara tra Scandiano e Azzurra Novara di serie A2. “Pur nel rispetto delle decisioni degli organi di giustizia della FISR – replica il Circolo Pattinatori – questa società non può non evidenziare come il Giudice sportivo avrebbe dovuto valutare l’applicabilita’ ai fatti del comma 5, come era stato esplicitamente richiesto nel ricorso, il quale stabilisce, tra le varie che, laddove nel corso di una gara accadono “fatti che per la loro natura non” sono “valutabili con criteri esclusivamente tecnici “spetta” agli Organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento delle gare con i risultati conseguiti sul campo. Tale interpretazione normativa, in quell’occasione, fu peraltro confermata anche dalla Corte Sportiva di Appello”.
Nei giorni scorsi è stata resa altresì nota anche la motivazione che ha portato la Corte sportiva d’appello a non accogliere il ricorso (con restituzione però della metà della tassa di reclamo) della società maremmana depositato all’indomani del ritiro del Vercelli prima dell’inizio del
girone di ritorno. “L’impressione – sottolinea il Cp Grosseto – è che sia stata una decisione molto difficile da prendere da parte dell’Organo di seconde cure soprattutto se si considera come tutti i giocatori del Vercelli, la prima gara del girone di ritorno, militavano in altri sodalizi. Il nostro ricorso ha, quindi, portato alla luce la lacunosità della normativa trattandosi – quello del ritiro del Vercelli – di un caso unico apparentemente non disciplinato dai regolamenti di settore. La decisione, quindi, si giocava, unicamente, sull’interpretazione della norma attuale. La Corte d’appello ha tra l’altro suggerito alla federazione, vista la lacunosità e la poca chiarezza della norma in argomento (art. 16 RGC), di prendere in considerazione la necessità di un intervento legislativo di modifica”.
“Il Circolo Pattinatori, che si è visto restituire metà della tassa di reclamo – si prosegue – pur non condividendo la decisione dal punto di vista argomentativo, si professa comunque molto soddisfatta per aver sostenuto una causa più che legittima consistente nell’ aver portato a evidenziare un altro buco normativo, come successe con la prova tv lo scorso anno in occasione della squalifica, poi revocata, a Gaston De Oro”.