GROSSETO – La Corte Sportiva di Appello della Fisr ha rigettato il ricorso presentato dal Circolo Pattinatori Grosseto, avverso la sentenza n. 24/2024 del Giudice Sportivo. L’avvocato Lorenzo Maestrini, legale della società biancorossa, ha illustrato in aula le motivazioni che hanno spinto il Cp a presentare il ricorso. Al termine del dibattimento, la corte presieduta dall’avvocato Enrico Valentini, nel respingere il ricorso, ha anche disposto la restituzione della metà della tassa di reclamo.
La disposizione appare abbastanza particolare, considerato che la restituzione parziale della tassa di reclamo avviene, di solito, in caso di accoglimento parziale del ricorso ,circostanza che nella specie non sembrerebbe, almeno dal dispositivo, ricorrere. Il Circolo Pattinatori ha basato il ricorso sul fatto, che nel prendere atto del ritiro dell’Hockey Vercelli, il giudice unico ha applicato la lettera B dell’articolo 16 del regolamento gare (“se il ritiro o l’esclusione avvengono durante il girone di ritorno, per tutte le partite del girone di ritorno – giocate e da giocare- verrà assegnata la sconfitta per 10-0; restano validi tutti i risultati ottenuti nel girone di andata”, con un vizio di forma: nella classifica ufficiale il Vercelli è stato spedito a zero punti, pur avendo disputato regolarmente tutte le tredici gare disputate.
Il Grosseto, tramite l’avvocato Maestrini, ha chiesto invece l’applicazione della lettera A del citato articolo 16 (“Se il ritiro o l’esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare disputate dalla squadra ritirata o esclusa”), basandosi sul fatto che il ritiro del Vercelli è stato ufficializzato dalla Fisr il 3 gennaio, prima della fine del girone d’andata, l’ultimo incontro è stato disputato il 4 gennaio. Il girone di ritorno ha preso il via il 6 gennaio. Fra due settimane verrà pubblicata la motivazione della sentenza.