GROSSETO – Mossa extrasportiva per il Circolo Pattinatori Grosseto 1951. In giornata, la società biancorossa ha trasmesso alla Corte Sportiva di Appello della FISR un ricorso, a firma dall’avvocato Lorenzo Maestrini, avverso il C.U. n°24 del 5 gennaio 2024 del Giudice Unico del settore hockey pista della Fisr emesso a seguito della rinuncia al campionato di serie A1 da parte dell’ASD Hockey Vercelli. In detto comunicato, il giudice di primo grado “LETTO….l’art. 16 lett. b) RGC” ha disposto di classificare il Vercelli «all’ultimo posto e di assegnare la sconfitta per 10 – 0 ai danni della società per le tutte partite che quest’ultima avrebbe dovuto disputare nel girone di ritorno restando invece validi tutti i risultati consolidati nel girone di andata».
«Il ricorso del Circolo Pattinatori – spiega l’avvocato Lorenzo Maestrini – si basa, sostanzialmente, sulla non corretta, a nostro avviso, interpretazione da parte del Giudice Sportivo dell’articolo 16 del Regolamento Gare e Campionati della FISR nella parte in cui questi ha ritenuto, senza motivare la sua decisione, applicabile, al caso di specie, la lettera B di quella norma ritenendo , quindi, che, al momento del ritiro del Vercelli dal massimo campionato [03 gennaio 2024 – n.d.r.] fossimo già nel girone di ritorno [girone che sarebbe iniziato, invece, da calendario il 06 gennaio 2024 – n.d.r.]. Tuttavia, il processo sportivo, mutuando i principi generali dell’ordinamento statale, prevede il principio per cui ogni decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva debba essere oltre che pubblica anche motivata, seppur in maniera coincisa, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, la Corte Sportiva di Appello si dovrà pronunciare assumendo le statuizioni del caso».
«A parere del Club da me rappresentato, infatti, il concetto di girone di andata e di girone di ritorno vanno interpretati nella maniera più univoca ed oggettiva possibile. Per cui se ad inizio stagione viene pubblicato un calendario dalla federazione e i regolamenti federali prevedono determinate finestre temporali per lo svolgimento dei campionati di competenza, queste regole univoche devono valere per tutti i club partecipanti al campionato, per cui, venendo al caso che ci occupa, fino a quando il girone di ritorno non è iniziato dal punto di vista temporale, saremo, giocoforza, ancora nel girone di andata. Non a caso, Monza e Forte dei Marmi, ma questo poteva accadere per qualunque altra società, anche per il Vercelli stesso, hanno disputato un match valevole per il girone di andata il 04 gennaio 2024 e lo avrebbero potuto fare a nostro avviso anche il giorno seguente purché prima dell’inizio ufficiale del girone di ritorno. Tale concetto è di fondamentale importanza perché se da un lato dimostra chiaramente come al momento del ritiro della società piemontese fossimo, in maniera oggettiva, per tutti i club, ancora nel girone di andata, dall’altra certifica che il ritiro della società vercellese non sia in alcun modo occorso “durante il girone di ritorno” come dispone, invece, la lettera b) dell’art. 16».
«L’interesse della società maremmana – prosegue l’avvocato Maestrini – è vedere, quindi, riconosciuta, anche per esclusione, al caso di specie, la lettera A dell’art. 16 del Regolamento Gare e Campionati essendo inapplicabile, per i motivi spiegati, la lettera B. Peraltro, questa distinzione è stata eliminata in quasi tutte le federazioni sportive risultando molto più aderente la previsione sanzionatoria di cui alla lettera a) dell’art. 16 anche all’altra sanzione irrogata al club che si ritira, ovvero il collocamento dello stesso all’ultimo posto in classifica con 0 punti [di fatto svuotando di significato il mantenimento dei risultati assunti nel girone di andata come previsto, invece, dall’art. 16, lettera b) RGC – n.d.r.]. Accogliere il nostro ricorso, e da qui nasce l’interesse ad agire del sodalizio da me rappresentato, porterebbe ad avere una diversa classifica del massimo campionato di Serie A1 alla fine del girone di andata che avrebbe, altresì, ripercussioni anche sul posizionamento dei quarti di finale di Coppa Italia. Abbiamo, ovviamente, notificato, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso sia al Vercelli, quale società direttamente interessata dal provvedimento gravato, sia anche a tutti gli altri club partecipanti al massimo campionato i quali potrebbero avere un interesse o un eventuale controinteresse circa il possibile cambiamento della classifica a seconda dell’interpretazione che la Corte Sportiva di Appello vorrà dare al regolamento sopra menzionato».
In altre parole, l’avvocato Maestrini, legale del Cp Grosseto, ha chiesto alla Corte Sportiva d’Appello per l’Hockey su Pista della F.I.S.R, previa sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti della decisione impugnata per la parte di interesse, di confermare la sospensione delle gare dei quarti di finale della Coppa Italia, come disposto da CU n. 95 del 4 gennaio scorso sino alla decisione che verrà assunta dalla Corte Sportiva di Appello; revocare il provvedimento del 5 gennaio scorso nella parte in cui ha erroneamente applicato la lettera b) dell’art. 16, anziché la lettera a) e disporre, quindi, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 16, lettera a), l’annullamento di tutte le gare disputate dall’ASD Hockey Vercelli (cod. 4150) nel campionato di Serie A1, con ogni determinazione del caso, ivi compresa la rideterminazione della classifica di Serie A1 Hockey Pista (con specificazione, in particolare, del posizionamento dei Club al momento della fine del girone di andata e della griglia dei quarti di finale di Coppa Italia oggi sospese).