GROSSETO – Tornano i divieti che riguardano il consumo di alcol, in occasione di tutti gli incontri di calcio che la prima squadra della Us Grosseto 1912 ed eventuali altre squadre disputeranno, per manifestazioni ufficiali (incontri amichevoli, Campionato, Coppa Italia, ecc.) allo stadio comunale “Zecchini” durante la stagione sportiva 2023/2024.
Il divieto è valido da un’ora e mezzo prima dell’inizio e fino ad un’ora dopo la fine della partita nell’area urbana vicina allo stadio, compresa tra: via Tarquinia, via Telamonio (tratto), viale Giotto, viale della Repubblica (tratto), via Aldi, via Caravaggio (tratto), piazzale Bearzot, tutte incluse, con ulteriore estensione di tale area al percorso tra la stazione e lo stadio (piazza Marconi, via Mameli, tratto via Matteotti, tratto viale Sonnino fino al sottopasso denominato “Ponte Stadio”) in occasione di afflusso consistente di tifoseria ospite tramite ferrovia o in caso di particolare criticità per le rivalità tra le tifoserie, con espressa indicazione di tale eventuale estensione agli esercenti interessati è istituito.
In particolare c’è il divieto ai pubblici esercizi di somministrazione, alle attività commerciali od artigianali, alle strutture ricettive, ai circoli privati e/o spacci, alle mense di qualsiasi tipo ed a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, anche in forma ambulante o mediante forme automatiche di distribuzione, comunque legittimate, di somministrare bevande superalcoliche (con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume) e alcoliche con gradazione superiore a cinque per cento in volume; di vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi genere; di vendere per asporto bevande di qualsiasi genere quando contenute in recipienti di vetro o metallo. La vendita potrà avvenire, esclusivamente utilizzando, previa mescita, bicchieri di carta o plastica leggera.
Inoltre, all’interno dello Stadio Olimpico “Carlo Zecchini” (con eccezione della zona “hospitality”), dall’apertura al pubblico al termine dell’evento sportivo, è vietato introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore al 5 (cinque) per cento di alcol in volume, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore.
Qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita, a cura dei soggetti espressamente autorizzati, esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o altri similari contenitori. Potranno essere introdotte e vendute bottiglie in plastica di colore trasparente (fino a max 750 ml.) solo se aperte e private del tappo di chiusura o valvola. Non è possibile introdurre bevande in altri contenitori. È vietato introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti confezionati in contenitori in vetro, plastica o lattine.
La violazione della presente ordinanza verrà punita ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatto salvo l’applicazione dell’articolo 650 Cp. Inoltre, in caso di violazione, i soggetti incaricati del controllo avranno la facoltà di procedere al sequestro delle cose illegittimamente detenute, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981.