GROSSETO – Inizia oggi in tutta Italia la stagione dei saldi estivi. Dal 6 luglio infatti e per i prossimi 60 giorni anche nei negozi e nei centri commerciali della nostra provincia spazio agli affari e al risparmio.
Per evitare brutte sorprese ecco alcuni semplici consigli da seguire e alcune cose da sapere. Per i cambi di merce di solito, la possibilità di restituire un articolo dopo l’acquisto è a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In quest’ultimo caso, il negoziante ha l’obbligo di riparare o sostituire l’articolo e, se ciò non è possibile, rimborsare totalmente o parzialmente il prezzo pagato. Tuttavia, l’acquirente deve segnalare il difetto dell’articolo entro due mesi dalla sua scoperta. La merce a saldo dovrebbe essere separata all’interno del negozio da quella non scontata per evitare confusione. Per quanto riguarda l’indicazione del prezzo è obbligatorio indicare il normale prezzo di vendita, lo sconto applicato ed il prezzo finale. Infine è consigliabile fare un giro dei negozi prima dell’inizio dei saldi, in modo da poter valutare gli articoli che ci interessano e verificare l’effettivo sconto applicato. Indipendentemente dal fatto che gli articoli siano in saldo o meno, è sempre una buona pratica evitare di acquistare capi d’abbigliamento privi delle due etichette essenziali: quella di composizione e quella di manutenzione. Questo aiuta a preservare l’integrità dei capi durante la pulizia a secco o in lavatrice a casa. È importante ricordare che la garanzia di due anni si applica anche ai prodotti in saldo. Pertanto, è sempre consigliabile conservare gli scontrini come prova d’acquisto.
Per approfondire pubblichiamo qui anche il decalogo stilato dall’Unione nazionale dei Consumatori.
Il decalogo contro le fregature dei saldi
1) Prodotti difettosi: non valgono più i 2 mesi. Conservate sempre lo scontrino (anche se non è obbligatorio averlo per esercitare la garanzia, basta la prova dell’acquisto). Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Dal 1° gennaio 2022, grazie all’entrata in vigore del D. Lgs. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla sua scoperta (erano 2 mesi, non 7 o 8 giorni), anche se prima lo fate meglio è. L’azione per far valere i propri diritti, comunque, si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di difetto di conformità del bene, avete diritto alla sua riparazione o alla sostituzione del bene. La scelta è del consumatore, salvo che la sostituzione sia impossibile o con costi sproporzionati rispetto all’altro rimedio, tenuto conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto e dell’entità del difetto (non potete prendere la sostituzione delle scarpe solo perché è rotto un laccio, in tal caso dovete accettare la riparazione). Se riparazione e sostituzione non sono state fatte o sono state rifiutate dal venditore per i costi sproporzionati, o sono impossibili, ad esempio perché manca la vostra taglia, se si rimanifesta il difetto nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità, se il venditore ha dichiarato (o risulta chiaramente dalle circostanze) che non procederà al ripristino entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore, oppure se il difetto è talmente grave da giustificarlo, allora avete diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla restituzione dei soldi (se il difetto non è di lieve entità). Non siete tenuti, quindi, ad accettare un buono. Il capo deve essere anche idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato. Questo vuol dire che se il consumatore voleva un capo in pura lana vergine e invece non lo era, pur non avendo buchi è comunque “difettoso”.
2) Nuove regole sugli sconti, ma diffidate sempre di quelli esagerati. In occasione di questi saldi entra in vigore per la prima volta il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che attua la direttiva Ue 2019/2161 rafforzando le tutele dei consumatori sugli sconti farlocchi. La novità è che il venditore è tenuto a indicare anche il “prezzo precedente”, ossia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti i saldi. Se, ad esempio, si offre uno sconto del 30% e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, il venditore dovrà indicare 100 euro quale “prezzo precedente”, barrato, sulla cui base calcolare la riduzione del 30%. Se durante il periodo dei saldi lo sconto viene poi progressivamente aumentato, il prezzo precedente da indicare è sempre quello anteriore alla prima applicazione dello sconto, ossia il primo messo (nel nostro esempio i 100 euro), quello originariamente indicato alla partenza dei saldi che si riferisce ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. Quindi, nel nostro esempio, se lo sconto all’inizio della campagna di vendita era del 30% e poi sale al 40%, il prezzo precedente resta sempre 100 euro. Se nel caso dei punti vendita il prezzo precedente va indicato sulle etichette o cartellini a scaffale nei negozi, mentre per le vendite on line va messo nelle sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei negozi online. Nel caso in cui il bene sia ordinato sul canale online e pagato nel punto vendita, il “prezzo precedente” cui far riferimento è quello del canale online. Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098,74 euro. Questa nuova regola, però, rende solo più complicato e rischioso fare sconti farlocchi, ma certo non li impedisce. Se nessuno controllerà i prezzi, come purtroppo è quasi sempre avvenuto in passato, nulla cambierà. Per questo è bene continuare a diffidare degli sconti superiori al 50% che spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati e suggeriamo ancora ai consumatori di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare, non facendosi incantare da ribassi troppo elevati.
3) No ai fondi di magazzino. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino. Come accorgersene? State lontani da quei negozi che avevano i ripiani semivuoti prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei capi più svariati. E’ improbabile che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni articolo, di tutte le taglie e colori. 4) Confrontate i prezzi. Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta un giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. 5) Consigli per gli acquisti.
- Cercate di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevate alcun bisogno e che non userete mai.
- Valutate la bontà della merce guardando l’etichetta che descrive la composizione del capo d’abbigliamento (fibre naturali o sintetiche, lino o cotone…). Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità.
6) Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, così da poter valutare autonomamente la convenienza dell’acquisto.
7) Negozi e vetrine. Controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il prezzo precedente, la percentuale dello sconto e il prezzo nuovo (anche se in alcune regioni non è obbligatorio metterlo). Il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce in saldo deve essere separata in modo chiaro dalla “nuova”. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce.
8) Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i capi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo.
9) Datevi un budget. Stabilite una cifra massima da spendere e obbligatevi a rispettarla: eviterete di sentirvi in colpa e avere ripensamenti a posteriori.
10) Pagamenti con Pos. Tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, per qualsiasi importo. Se non lo fanno potete chiamare i vigili, la guardia di finanza o comunque le forze dell’ordine per far applicare la sanzione prevista: 30 euro + il 4% del valore della transazione rifiutata. Ricordate, però, che ci sono due eccezioni. La prima è l’oggettiva impossibilità tecnica: se il commerciante ha il Pos fuori uso per un guasto tecnico o se il terminale non ha linea, non è passibile di sanzione. Ovviamente il guasto deve essere oggettivo, e quindi va dimostrato dall’esercente. La seconda è che sono obbligati ad accettare i “pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”. Almeno, vuol dire che potrebbero accettare un solo circuito e una sola tipologia di carta di debito (per esempio il bancomat), restringendo così la possibilità per gli utenti di pagare in modo elettronico.