FOLLONICA – Il Tribunale amministrativo della Regione Toscana ha dichiarato in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, e in parte rigettato il ricorso presentato contro il Comune di Follonica dalla società che nell’estate 2022 aveva avviato la realizzazione del luna park a Pratoranieri, tra via don Sebastiano Leone e viale Italia.
«Fin da subito – afferma il sindaco Andrea Benini – abbiamo cercato di far passare un messaggio in modo chiaro: la pianificazione di un quartiere non può e non deve essere lasciata nelle mani di un privato cittadino, è una scelta che viene studiata e disegnata attentamente, con cura, ed è, soprattutto, una decisione che passa attraverso un processo democratico. Non abbiamo mai ammesso che si potesse mettere in atto un abusivo cambio di destinazione d’uso del territorio nel nostro Comune».
La richiesta di collocazione temporanea di attrazioni del cosiddetto “spettacolo viaggiante” nel campo di Pratoranieri era stata ritenuta improcedibile, proprio perché lì non è previsto questo tipo di attività. E il Tar ha adesso confermato che il parco divertimenti non avrebbe potuto essere realizzato sulla base di una semplice Segnalazione certificata di inizio attività, sia per la notevole estensione (due ettari) e il conseguente impatto urbanistico che ne sarebbe derivato, sia perché in contrasto con il “Regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e degli artisti di strada”. Il regolamento comunale prevede infatti che i parchi divertimenti possano essere realizzati «esclusivamente nelle aree individuate dalla Giunta Comunale con apposita delibera da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l’anno successivo in cui sarà determinato anche quale tipologia di attrazione può essere collocata nelle singole aree».
Nel Regolamento urbanistico del Comune di Follonica è infatti specificato che l’installazione di circhi equestri e/o di strutture per spettacoli viaggianti è consentita «esclusivamente su aree di proprietà comunale» e che «la localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le previsioni delle presenti norme [urbanistiche]», nè con le vigenti norme regolamentari comunali. Quindi, nel Comune di Follonica, l’installazione di strutture per spettacoli viaggianti è consentita esclusivamente su aree di proprietà comunale e unicamente nel rispetto della procedura autorizzativa indicata nel Regolamento.
Il giudice amministrativo ha statuito che tale scelta non è né irragionevole né sproporzionata, avendo il Comune di Follonica ritenuto necessario mantenere un controllo in un settore paesaggisticamente e urbanisticamente invasivo come quello dei parchi divertimento stagionali, i quali possono incidere in modo particolare sulla visuale, sulla circolazione stradale e sulla dotazione di parcheggi, e possono recare disturbo ad altre attività economiche oltre che ai cittadini residenti nelle vicinanze.
«Il nostro compito come amministratori è quello di far rispettare le regole poste a tutela del territorio comunale – conclude Benini –. Il Tar oggi ci ha dato ragione: non può essere un privato cittadino a decidere le sorti di un intero quartiere».