GROSSETO โ Vittoria per 6-0 e tre punti a tavolino per lโAtlante Grosseto, che si รจ visto accogliere favorevolmente il proprio reclamo in seguito alla sconfitta casalinga contro il Pontedera. Finita 3-5 al Palabombonera, la gara aveva visto gli ospiti particolarmente accaniti e fallosi, in un match combattuto letteralmente azione su azione; alla fine avevano prevalso i pisani, giร vittoriosi allโandata, fermando lโimbattibilitร casalinga dei grossetani e rovinandone la corsa verso il sogno della promozione diretta, facendoli scendere dal secondo al quarto posto. Ma adesso, per unโirregolaritร su un giocatore, presto rilevata dallo staff grossetano, tutto cambia in positivo per il gruppo di mister Izzo, che risale la graduatoria godendosi la seconda piazza, assieme allโFc Bologna.
โSiamo molto felici di ricoprire nuovamente la posizione che meritiamo ย โ ha detto il tecnico Alessandro Izzo โ e faccio i complimenti alla societร per aver rilevato unโanomalia nella lista della societร avversaria. Detto questo credo che non ci sia uniformitร di giudizio. A settembre lโAtlante non veniva nemmeno considerato, a novembre lo stesso, mentre ora chi batte il Grosseto festeggia come se avesse vinto un campionato e allo stesso tempo sembra sia un inciampo clamoroso, ma il Grosseto ha una rosa buona, importante, ma ne hanno anche altre. Soprattutto non capisco perchรฉ quando sono le altre societร hanno delle assenze quasi ne inventano il doppio e quando il Grosseto ne ha 2 o 3 nessuno lo fa presente. Credo ci sia molta mistificazione. Noi dobbiamo proseguire nella nostra marcia fregandocene di tutto e tutti e pensare solo a noi stessi. Il nostro destino รจ nelle nostre mani e questo รจ giร un motivo di orgoglio per chi a settembre ci definiva una matricola. Adesso, sabato prossimo, abbiamo uno scontro molto impegnativo, abbiamo dimostrato di poter gareggiare alla pari con lโOlimpia Regium ma se vogliamo ottenere un risultato servirร una prestazione ancora migliore delle precedenti. Facciamo i complimenti alla Mattagnanese perchรฉ sabato scorso ha meritato di vincere, ne facciamo anche allโOlimpia Regium per la posizione che occupa ma soprattutto ne faccio allโambiente Atlante perchรฉ credo che in Italia siamo fra i pochi ad avere prima squadra e Under 19 ad occupare le prime posizioni in classificaโ.
Queste le parole nero su bianco del giudice sportivo: โCon il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dallโart 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nellโincontro di che trattasi il calciatore Morganti Nicola, nato il 20/07/1989, in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n. 1445 del 31/05/2022 nella stagione agonistica 2021/2022 mentre lo stesso militava nelle file della Arpi Nova, squadra che partecipava al campionato di Serie B .ย Con le memorie depositate nei termini la societร convenuta controdeduceva che il calciatore si trovava in posizione regolare avendo scontato la squalifica pregressa nella prima gara di Coppa della Divisione disputata in data antecedente lโincontro in epigrafe (gara USD Vigor Fucecchio โ Futsal Pontedera del 10/09/2022 valida per la Coppa della Divisione), richiamando allo scopo le precedenti pronunce della giurisprudenza sportiva cha avevano accolto tale indirizzo.
Il ricorso รจ fondato e va accolto.ย Preliminarmente si deve evidenziare come sulla interpretazione delle norme che regolano lโesecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori richiamate da parte resistente sia di recente intervenuta una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Coni (Decisione n. 11 Anno 2023).
Il Collegio di Garanzia con la pronuncia sopra richiamata รจ intervenuto anche in funzione nomofilattica, ovvero indicando la corretta interpretazione della norma del diritto sportivo, modificando la precedente interpretazione fatta propria sia dallo scrivente Giudice che dalla Corte Sportiva di Appello e come tale non puรฒ essere ignorataโ.
Il comunicato continua cosรฌ: โSecondo tale pronuncia il calciatore, che ha rimediato una squalifica nel Campionato precedente, deve scontarla in questo Campionato e non anche nella Coppa Divisione (torneo introdotto in questa stagione dal C.U. n. 18 del 24 agosto 2022), cosรฌ argomentando: โCostituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, piรน volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneitร rinvenibile nellโart. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: โIl calciatore sanzionato con la squalifica per una o piรน giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando รจ avvenuta lโinfrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7โ. Lโaltro principio regolatore della materia รจ quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui allโart. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio societร o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile lโapplicazione del principio di omogeneitร (art. 21, comma 7, CGS FIGC). Ebbene, la concorrenza di tali principi รจ stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittivitร sussidiario rispetto a quello di omogeneitร che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tantโรจ che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che โi principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dellโeffettivitร , che impone che questโultima sia scontata, ed il principio della omogeneitร , per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatoโ (dec. n. 20/2020). Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per lโapplicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale.โ Per quanto la decisione sopra richiamata sia stata resa in separato ricorso, lo scrivente Giudice non puรฒ non tenerne conto in quanto la recente pronuncia proviene dallโorgano funzionalmente preposto alla nomofilachia e collocato al vertice del sistema delle impugnazioni del diritto sportivo, ed inoltre la stessa indica in modo chiaro e lineare il criterio di interpretazione ed applicazione delle norme del C.G.S. in tema di esecuzione delle sanzioni in una fattispecie perfettamente identica a quella oggetto del presente ricorso.
Nel merito, dagli accertamenti esperiti รจ risultato che il suddetto atleta, nelle Gare Play Out Serie B โ Secondo Turno del campionato di Serie B della pregressa stagione sportiva, militando nelle file della Arpi Nova, รจ stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n. 1445 del 31/05/2022.
Tale sanzione non รจ mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la societร di appartenenza Arpi Nova non aveva piรน modo di disputare alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.1445.
Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Morganti Nicola รจ stato tesserato dalla A.S.D. FUTSAL PONTEDERA, e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato societร , la squalifica residua (secondo lโinterpretazione sopra richiamata dellโart.21 comma 7 del C.G.S.) avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova Societร di appartenenza, cosa che non รจ avvenuta in quanto nella distinta dei calciatori della societร A.S.D.
FUTSAL PONTEDERA, presentata allโarbitro per la gara in esame, il nominativo del suddetto atleta risulta incluso e lo stesso, dagli accertamenti effettuati, risulta aver effettivamente preso parte anche a tutti gli altri incontri precedentemente disputati dalla societร A.S.D. FUTSAL PONTEDERA nel campionato di Serie B girone C, cosรฌ come correttamente argomentato dalla ricorrente, nonchรฉ confermato dalla resistente nella propria memoria difensiva.
Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Societร di appartenenza (A.S.D. FUTSAL PONTEDERA) allโincontro in oggetto senza aver mai scontato precedentemente la squalifica residua inflitta nel C.U. n. 1445 del 31/05/2022 .
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U Nยฐ 656 del 15/02/2023 decide:
a) di accogliere il ricorso, comminando alla societร : A.S.D. A.S.D. FUTSAL PONTEDERA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 โ 6;
b) nulla รจ dovuto dalla ricorrente per il presente gravameโ.