GROSSETO – Il tribunale di Grosseto sezione lavoro ha accolto il ricorso promosso da una docente, iscritta al sindacato Uil Scuola Rua di Grosseto, riconoscendo in suo favore la carta docente per gli anni di precariato.
È stata anche accertato il diritto della docente alla percezione della voce stipendiale “retribuzione professionale docente”, non attribuita in virtù della normativa vigente ai docenti con supplenze brevi ma solo per coloro che partono con supplenze annuali e di ruolo.
«Si tratta di un primo importante precedente – spiegano dal sindacato – a fronte di un’iniziativa promossa dalla Uil già dal precedente anno scolastico per numerosi docenti precari. Nelle prossime settimane sono attese altre sentenze, che si spera si pongono in linea con questo indirizzo».
La Carta elettronica del docente è stata introdotta con la L. 107 del 13.7.15 soltanto in favore del personale di ruolo, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. Si tratta di un importo annuale pari ad € 500,00, che può essere speso a titolo esemplificativo per l’acquisto di libri e testi, per l’iscrizione a corsi di aggiornamento, per l’acquisto di supporti informatici.
Nonostante i beneficiare si circoscrivessero al personale di ruolo, l’obbligo di formazione era comunque previsto anche per i precari, pertanto abbiamo fin da subito evidenziato la disparità di trattamento e abbiamo atteso che la giurisprudenza evidenziasse l’illegittimità della suddetta normativa.
«Abbiamo pertanto accolto con estremo favore dapprima la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/22) che evidenzia l’irragionevolezza e la contrarietà ai principi di non discriminazione e buon andamento della PA e, a corollario della predetta decisione, la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha accertato l’illegittimità della normativa nazionale rispetto alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.99, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28.6.99 che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”».
«A fronte del suddetto quadro giurisprudenziale abbiamo promosso con il patrocinio dello studio legale Mensi i ricorsi sia per il riconoscimento della carta docente che per la retribuzione professionale docente, già a partire dal mese di maggio del 2022».