GROSSETO – «Più volte la stampa ha riportato le segnalazioni di tanti cittadini che lamentano l’occupazione degli stalli riservati alle persone con disabilità, da incivili non eventi diritto, nelle aree di sosta dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Da anni l’Asl annuncia provvedimenti, comunicando che non è però possibile attivare interventi da parte della Polizia Municipale. Anche il Comune, alle persone che chiedono interventi dei vigili urbani, risponde che l’area non è di propria competenza perché privata».
Inizia così una nota del gruppo Grosseto al centro.
«Non è vero – affermano – che la Polizia Municipale non possa intervenire. Sfatiamo una volta per tutte questa “bufala”. Tutti i parcheggi come quelli dell’ospedale Misericordia o, ad esempio, dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica, che non sono chiusi da sbarre o cancelli, sono sì aree private ma anche ad uso pubblico: vi possono circolare indistintamente i veicoli e rispondono in tutto e per tutto alle regole del Codice della Strada, anche per la sosta».
«Per essi la legge considera preminente l’uso pubblico rispetto alla proprietà dell’area. L’articolo 2 del Codice della Strada, infatti, recita: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice, si definisce “strada”, l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”».
«Per questo gli agenti della Polizia Municipale, di propria iniziativa o su segnalazione dei cittadini, possono (e devono) effettuare controlli ed elevare le dovute sanzioni, oltre a prendere provvedimenti come la rimozione del veicolo qualora sosti sugli stalli riservati a persone con disabilità. Se ciò non avviene è per scelta del Comune».
«Questo aspetto è chiarito anche da autorevoli sentenze della Corte di Cassazione: “Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo”: Cassazione Penale, IV sezione, sentenza n. 7.671 del 29 settembre 1983. Con la sentenza n. 646 del 16 gennaio 1979, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che: “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata”. Anche l’articolo 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell’articolo 122 del D.Lgs n. 209/2005, precisa che tutte le aree di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico, sono da considerarsi equiparate alle strade ad uso pubblico».
«La legge non ammette ignoranza – conclude la nota -; si smetta di rispondere ai cittadini che non è competenza dei vigili urbani intervenire. Il Corpo di Polizia Municipale adempia alle proprie funzioni esercitando una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le norme, accertando e contestandone le violazioni, incluse quelle che riguardano la circolazione stradale (articoli 4 e 11 del suo Regolamento), che comprende anche la sosta in tutte le aree private ad uso pubblico come quelle dell’ospedale Misericordia e dei centri commerciali di Grosseto».