SCARLINO – Il Comune di Scarlino non si opporrà allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro relative al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
«È stata una decisione ponderata – dichiara l’assessore al Bilancio, Michele Bianchi – abbiamo attivato i nostri uffici che hanno rendicontato nel dettaglio i conti relativi ai debiti dei cittadini sui tributi locali e le sanzioni. Nel complesso si tratta di circa 185 mila euro. La mancata riscossione chiaramente non verrà ribaltata sui contribuenti anche perché eticamente sarebbe non solo scorretto ma anche non educativo per coloro che non hanno saldato il dovuto al Comune. Avevamo già accantonato in precedenza un fondo crediti pari a circa il 95% della somma complessiva dei residui dall’esigibilità molto bassa per andare così ad impattare il meno possibile sul risultato di amministrazione.
Perlopiù le nostre cartelle riguardano violazioni al Codice della strada elevate a persone che non hanno dimora nel nostro Paese e quindi che difficilmente verseranno il corrispettivo nelle casse comunali. Ogni ente ha dovuto valutare con scrupolo i conti del suo erario per prendere una decisione: non è semplice accettare delle norme che comunque arrivano dall’alto, specialmente per un Comune piccolo come il nostro».
L’ente rinuncia solo agli interessi e alle sanzioni per i tributi così come agli interessi sulle multe in violazione del Codice della strada per le cartelle sotto ai mille euro, ma lascia affidato ad Ader un importo molto più consistente.
«Abbiamo compreso la ratio del condono e – continua Bianchi –, considerato l’impatto minimo e sostenibile, non lo rifiuteremo. Inoltre in caso di non adesione al saldo e stralcio, non essendo previsto una specifico divieto, le cartelle potranno comunque essere oggetto di rottamazione da parte dei contribuenti che avranno praticamente il medesimo sconto. Anzi, in caso di applicazione della rottamazione ai contribuenti spetta anche la cancellazione dell’aggio e la possibilità di dilazionare l’ammontare post applicazione della scontistica con un piano rate quinquennale a partenza soft ed interessi agevolati nella misura del 2%. Quindi le cartelle non stralciabili diventano comunque rottamabili.
Questo è quanto si evince dalla lettura incrociata delle due citate disposizioni, il saldo e stralcio e la rottamazione quater, disciplinate rispettivamente all’articolo 1 commi da 222 a 230 la prima e da 231 a 252 la seconda, della legge di bilancio 2023. È opportuno ricordare che con l’articolo 1 commi 227 e 228, il legislatore ha disposto una tutela per gli enti “diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, per i quali gli effetti del saldo e stralcio, ovvero la cancellazione dei carichi di importo residuo entro i 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015, hanno efficacia limitatamente alla parte interessi e sanzioni lasciando integralmente dovuto il capitale, costituito dai tributi locali o le sanzioni in caso di violazioni amministrative o del Codice della strada. Se però gli enti locali possono scegliere di non attuare il saldo e stralcio, la stessa opzione non è stata disposta relativamente alla rottamazione quater per cui, le imposte che per i contribuenti non sono “stralciabili” diventano paradossalmente rottamabili. In termini “pratici” gli sconti ed il perimetro delle sanatorie vanno a coincidere.
Dal punto di vista dei requisiti oggettivi infatti, con il saldo e stralcio si intercettano carichi affidati dal 2000 al 2015, periodo coperto anche dalla rottamazione quater che interagisce con debiti nelle mani di chi riscuote dal 2000 al 30 giugno 2022. Per quanto riguarda la scontistica nel caso di imposte, la rottamazione prevede la cancellazione di sanzioni ed interessi e stessa cosa accede con il saldo e stralcio per i tributi locali come Imu, Tari, Tosap, canone unico patrimoniale, imposta di pubblicità e imposta di soggiorno.
Anche in caso di sanzioni amministrative o violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, gli sconti dei due istituti coincidono prevedendo il pagamento integrale della violazione e l’eliminazione solo della parte interessi comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). Inoltre la rottamazione prevede anche l’elisione dell’aggio, componente non citata nel saldo e stralcio (parziale) su opzione degli enti locali e la possibilità di avere un piano di dilazione a 18 rate, di cui le prime due pari ciascuna al 10% del dovuto nel 2023 e le restanti di pari importo in 4 scadenze annuali a partire dal 2024».