GROSSETO – Il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso promosso da una docente, patrocinata dall’avvocato Mensi, per impugnare il provvedimento del dirigente scolastico di un istituto di Grosseto. «L’insegnate era stata adibita a mansioni diverse rispetto all’insegnamento, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, perché ritenuta soggetto a rischio contagio da Covid-19» affermano i Cobas.
«Un provvedimento, quello del dirigente scolastico, assolutamente illegittimo, dal momento che la docente aveva la certificazione Covid-19 rafforzata per intervenuta guarigione valida fino a metà giugno».
«L’amministrazione scolastica aveva agito sulla base di una recente fantasiosa circolare di un funzionario del Ministero dell’istruzione che discrimina l’adempimento dell’obbligo vaccinale, a prescindere dalla validità del green pass, facendolo scattare a 90 giorni dalla guarigione oppure a 120 giorni dalla somministrazione del vaccino» prosegue il sindacato.
«Secondo questa circolare, scaduti questi intervalli di tempo, nonostante il possesso della certificazione di avvenuta guarigione, questi docenti avrebbero dovuto essere distolti dall’attività di insegnamento e, anche se non sospesi, avrebbero dovuto svolgere un orario quasi raddoppiato (pari a 36 ore settimanali) svolgendo attività di natura burocratica e/o amministrativa».
«Altro che continuità didattica! Altro che diritto all’inclusione (la collega è docente di sostegno e la madre del bambino supportato è intervenuta in giudizio a favore del reintegro)» continua la nota.
«Ora il Tribunale di Grosseto ha reso giustizia. I dirigenti che hanno compiuto questa azione scellerata devono reintegrare, in autotutela, i docenti demansionati. Senza considerare il danno umano ai colleghi e agli alunni e il danno erariale allo Stato per aver nominato un supplente al loro posto».