CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «La rinuncia alla candidatura che avvenga dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle liste esplica effetti solo sul diritto all’elezione del rinunciatario e non sulla composizione della lista» lo afferma Federica Ambrogi parlando della lista di Alfredo Cesario e della decisione del candidato Roberto Andreini di dimettersi per lasciar posto a Edoardo Mazzini.
«Sulla lista dei candidati al consiglio comunale di Castiglione della Pescaia con Alfredo Cesario si era già scagliata la spada della verifica di conformità della commissione elettorale circondariale che aveva deliberato l’esclusione di una candidata donna (Laura Bianchini) per vizi riscontrati nella procedura di presentazione e che si era portata dietro l’esclusione di due candidati uomini (Renzetti e Mazzini) per ripristinare la proporzione minima tra generi. Ma evidentemente al candidato sindaco Alfredo Cesario tutto questo non era bastato».
«E, nelle more del ricorso al Tar per tentare la riammissione della Bianchini ed evitare l’ulteriore conseguente falcidia, Cesario ha “plaudito” “il passo indietro” del candidato Roberto Andreini per permettere, nelle sue fallaci speranze, di recuperare l’escluso Edoardo Mazzini. Con questa mossa Cesario condanna la lista di centrodestra a correre con un (altro) candidato in meno, senza ottenere però il risultato sperato: Mazzini non potrebbe evitare l’esclusione prendendo il posto di Andreini» prosegue Ambrogi.
«Ciò per un principio molto semplice e consolidato, espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale la rinuncia alla candidatura che avvenga dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle liste esplica effetti solo sul diritto all’elezione del rinunciatario e non sulla composizione della lista».
«Tutto questo in quanto, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa, “dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste l’accettazione della propria candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l’aveva in precedenza espressa, rimanendo consolidati i propri effetti, essendo insensibile alle vicende ad essa successive: altrimenti opinandosi, si pregiudicherebbero le esigenze di certezza che caratterizzano precipuamente il procedimento elettorale e la posizione degli altri candidati nella medesima lista, che vedrebbero pregiudicata la propria posizione per effetto di vicende estranee e in alcun modo fronteggiabili.”».
«Altrimenti detto, la composizione della lista, a rigore, dovrà essere valutata “come se” Andreini non avesse rinunciato: di conseguenza, laddove venisse confermata l’esclusione della Bianchini, non sarà possibile chiedere di considerare la lista non più composta da otto uomini – tra cui Andreini – ma da sette, per limitare l’esclusione ad un solo candidato uomo (Renzetti) ed evitare anche quella del secondo uomo (Mazzini)» continua la nota.
«Ragionando sul solco di quanto afferma il Consiglio di Stato, a mio parere – afferma l’avvocato Federica Ambrogi -, qualora il ricorso per la riammissione della candidata donna venisse respinto, Mazzini dovrebbe essere comunque escluso, insieme a Renzetti, a prescindere dalla rinuncia fatta da Andreini (perché intervenuta a lista già presentata e dunque incapace di produrre effetti sia sulla composizione della lista che sulla posizione che in essa è stata assegnata ai candidati)».
«In altre parole, la rinuncia di Andreini non potrà avere “alcun effetto sulla composizione della lista” e, di conseguenza, il suo nominativo continuerà a far parte della quota “blu” anche dopo il suo ritiro. In pratica, la lista di Cesario perde un altro buon componente, al posto del quale non potrà essere inserito, o conservato, nessun altro nome. Queste sono le mie considerazioni ed anche il mio parere pro veritate – conclude l’avvocato Ambrogi -, con preghiera di darne diffusione e di farne il miglior uso, nell’interesse esclusivo della comunità».