GROSSETO – “L’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione comunale sull’abbattimento delle barriere architettoniche sono sempre alti”, dicono dal Comune di Grosseto.
“In quest’ottica – prosegue la nota dell’ente – rientra anche il regolamento del garante per la disabilità approvato di recente in Consiglio comunale, che contiene le modalità di individuazione del garante, le sue funzioni, così come i poteri con le relative modalità di esercizio e che punta a garantire pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale”.
Per questo il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi hanno deciso di fare il punto sulle recenti osservazioni in merito all’accessibilità della Rotonda di Marina di Grosseto: “La Rotonda – dicono – rappresenta un luogo simbolo per i grossetani e per i turisti. Un edificio che risale al 1919, costruito prima in legno e poi sostituito da una costruzione in muratura nel 1933 su progetto dell’architetto Umberto Tombari. Ricordiamo che pur non essendo un immobile di interesse storico e artistico, risulta comunque assoggettato a vincolo paesaggistico.
E’ individuato come invariante strutturale dal vigente Piano Strutturale in quanto rappresenta una testimonianza con rilevanti caratteri architettonici significativi secondo i canoni dell’architettura razionalista, seppur applicati a un fabbricato di dimensioni contenute.
Dopo tanti anni di inutilizzo del fabbricato, sono stati avviati manutenzione straordinaria e restauro che hanno previsto, tra i vari interventi, anche la realizzazione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche su via Marradi.
La rampa è stata autorizzata in piastrelle effetto graniglia da esterno e con capacità di aderenza per consentire la salita in piena autonomia di un disabile con sedia a rotelle.
Per le caratteristiche dell’intervento, ovvero restauro e risanamento conservativo, la normativa vigente in materia richiede che sia soddisfatto il requisito della “visitabilità”, secondo il Decreto 236/1989, come effettivamente compiuto dalla società che ha effettuato i lavori. Purtroppo a causa della conformazione dell’edificio e delle caratteristiche strutturali che devono essere mantenute, la terrazza dell’ultimo piano risulta raggiungibile solo mediante due rampe di scale la cui larghezza non consente l’installazione di alcun dispositivo per l’accesso, se non del tipo “montascale a poltroncina”, scontando il fatto che comunque le stesse risultano anche gli unici elementi strutturali da destinare a vie di fuga della terrazza stessa.
Ci teniamo infine a ricordare che nel nuovo Regolamento Edilizio relativamente alle barriere architettoniche le esigenze delle persone con disabilità rimangono tutelate e si fa comunque riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti. La critica al nuovo articolo 46, che in quanto più sintetico del precedente articolo 65 sarebbe meno tutelativo delle esigenze dei disabili, non è giustificata: un regolamento, per essere compreso, ha bisogno di esser considerato nel suo insieme e non in base a una lettura solo analitica dei singoli articoli che lo compongono.
L’aver espunto dal testo del regolamento definizioni e brani di norme superiori, lo riteniamo un punto di forza, anziché una mancanza. In questo modo il regolamento dimostra pienamente la sua capacità di adeguarsi automaticamente agli aggiornamenti normativi.
La materia risulta già abbondantemente normata, sia a livello nazionale che regionale e quando dovesse essere aggiornata a livello nazionale-regionale, non rimarranno vecchie, superate, disposizioni a creare confusione. Altri commi concernenti le deroghe sono riproposti esattamente come nel precedente articolo. Conseguentemente l’Amministrazione garantisce il massimo rispetto di ogni norma di tutela dei diritti della disabilità”, concludono Vivarelli Colonna e Rossi.