CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il tribunale regionale della Toscana non ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato da Save the Coast – Ets e da altri due soggetti, uno titolare di un agriturismo in località Rocchette e l’altra in qualità di residente nella medesima zona sulla decisione della Regione Toscana di non sottoporre a Via (valutazione di impatto ambientale) il progetto di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia tra “Punta delle Rocchette” e la foce del fiume Bruna.
«Finalmente – dice soddisfatto il sindaco Giancarlo Farnetani – riprende il percorso teso all’approvazione definitiva degli interventi di protezione della costa castiglionese, che è stato suddiviso in due fasi. Nella prima è prevista la realizzazione nella zona compresa dal porto fino a Riva del Sole e nella seconda il completamento fino alle Rocchette. Ora è necessario riprendere il confronto all’interno della conferenza dei servizi per migliorare il progetto con il recepimento delle indicazioni della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, per le province di Siena Grosseto e Arezzo».
Fin dalla fase preliminare alla progettazione la giunta castiglionese ha ritenuto di sostenere questo intervento per la salvaguardia della spiaggia che significa anche protezione del sistema dunale, risoluzioni necessarie a salvaguardare l’intera economia del paese che si base in modo prevalente sul turismo balneare.
«Ringrazio – aggiunge il primo cittadino castiglionese – l’avvocato Daniele Falagiani, responsabile del servizio avvocatura del Comune per il lavoro svolto e l’importante traguardo raggiunto porterà sicuri benefici per l’industria del turismo e di tutto il suo indotto locale».
La sentenza del Tar Toscana n. 863/2021 del 8 giugno 2021 sul ricorso contro la decisione della Regione Toscana stabilisce di non sottoporre a Via (valutazione di impatto ambientale) il progetto di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia tra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna. In quei sette chilometri si attueranno mediante riporti lungo la costa marina di consistenti volumi di sabbia e la realizzazione di opere perpendicolari denominate “pennelli” ovverosia barriere frangiflutti realizzate mediante deposito di materiale lapideo “isole soffolte” e barriere “sommerse” .
Il progetto prevede i cosiddetti “pennelli non visibili dalla spiaggia in quanto sepolti sotto la spiaggia o sommersi sotto il mare, così come la radice del “pennello” trasversale nella zona del forte delle Rocchette realizzato non sotto il forte ma direttamente sulla punta vicino all’arenile.
I ricorrenti ritenevano non legittima la decisione della Regione Toscana di non sottoporre detto progetto a procedura di Via in quanto a loro dire anche dopo le modifiche, sarebbe stato in grado di determinare un impatto significativo sull’ambiente e sul paesaggio.
Il Tar Toscana ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva sia del comitato che delle persone fisiche ricorrenti, accogliendo l’eccezione in tal senso formulata dalla difesa del Comune di Castiglione della Pescaia.
Quanto al comitato il Tar Toscana ha ritenuto che “non può di converso riconoscersi legittimazione ad un Comitato che nasca specificamente in occasione dell’impugnazione di determinati atti o provvedimenti, … È quindi evidente che non siamo nella specie in presenza di un soggetto collettivo che abbia consolidato la sua attività di cura dell’interesse ambientale locale…bensì di un ente collettivo qualificabile come occasionale , cioè sorto per tutelare l’interesse ambientale con riferimento alla vicenda amministrativa qui esaminata”
Quanto alle persone fisiche ricorrenti il Tar ha ritenuto “non è stato in alcun modo indicato quale sarebbe il pregiudizio specifico che i ricorrenti subirebbero dal progetto contestato”
Conclusivamente il Tar ha dichiarato fondata l’eccezione della difesa comunale e inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di tutti i ricorrenti.