GROSSETO – Da domani, lunedì 12 aprile, la Toscana, pur con alcune zone che restano in zona rossa, e Grosseto, tornano in zona arancione. Un cambiamento di colore che allenta le restrizioni in Maremma: la principale differenza, ormai nota, è che ci si può spostare all’interno del proprio comune senza necessità di fornire motivazioni. E’ prevista anche la riapertura di alcune attività, come i parrucchieri.
Se la situazione relativa al contagio è migliorata, lo stesso non si può dire della pressione sulle strutture ospedaliere. Per questo, fino alle ore 14 di sabato 17 aprile restano in rosso, nel Granducato, la Città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto parte della Provincia di Pisa ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa, i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa.
Qui il riepilogo delle regole relative alla zona rossa e alla zona arancione.
Spostamenti
In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
– il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Sono vietati tutti gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Gli spostamenti sono da giustificare con l’autocertificazione.
In zona arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22.
Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Anche in zona arancione resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Gli spostamenti nelle ore di coprifuoco devono essere giustificate con l’autocertificazione.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in zona arancione è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5mila abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Attività commerciali
In zona arancione sono aperti tutti i negozi, anche quelli non essenziali, ad esempio quelli di abbigliamento per adulti.
In zona rossa, invece, l’elenco di negozi e attività aperti è più limitato: supermercati e alimentari al dettaglio, edicole, librerie e tabacchi, negozi di intimo e abbigliamento per bambini, farmacie, igiene della casa e della persona e riparazione di apparecchiature elettroniche.
In entrambe le zone, i centri commerciali sono chiusi nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di supermercati, farmacie e tabacchi al loro interno.
Bar e ristoranti
Sia in zona rossa che in zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Parrucchieri e centri estetici
Parrucchieri, barbieri e centri estetici sono chiusi in zona rossa mentre funzionano regolarmente in zona arancione.
Scuola
Sia in zona rossa che in zona arancione le lezioni si tengono in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
Per i successivi gradi è confermato lo svolgimento delle attività in presenza, dal 50% al 75%, solo in zona arancione, mentre in zona rossa gli studenti della seconda e terza media e delle superiori restano a casa.
Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni
Sia in zona rossa che in zona arancione il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Attività motoria e sportiva
Sia in zona rossa che in zona arancione le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Nella zona rossa sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.
In zona arancione invece è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Sia in zona rossa che in zona arancione è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
In zona rossa è vietata l’attività venatoria, mentre è possibile praticarla in zona arancione ma solo nell’ambito del proprio Comune.