GROSSETO – Un’associata alla Confconsumatori di Grosseto si era vista segnalata come cattiva debitrice, cioè come un credito a sofferenza da parte di un istituto bancario primario. La grossetana, dal canto suo, contestava alla banca l’inesistenza del credito e la firma sulla fideiussione prestata in favore del terzo. La segnalazione era stata scoperta solo accidentalmente, perché all’associata era stato negato un credito al consumo proprio per l’esistenza della sofferenza alla Crif, la centrale rischi privata. Fortemente danneggiata dalla segnalazione, la grossetana ha presentato ricorso – con l’avvocato Ilaria Nunziata dello sportello Confconsumatori di Grosseto – al Tribunale di Grosseto per chiedere in via d’urgenza la cancellazione della segnalazione.
In prima fase il giudice unico del Tribunale di Grosseto ha rigettato la domanda di cancellazione, ritenendo che non ci fosse prova dell’urgenza e quindi del danno irreparabile per la tutela cautelare come previsto dall’articolo 700 del Codice di procedura civile. Ritenendo ingiusta l’ordinanza del giudice monocratico, l’avvocato Nunziata ha proposto appello al collegio del Tribunale di Grosseto, che ha accolto l’appello con l’ordinanza del 4 marzo 2021 ordinando l’immediata cancellazione dell’iscrizione alla Crif, condannando la banca alle spese.
«Il tribunale – spiegano da Confconsumatori – ha ribadito importanti principi. Come per la Banca d’Italia, anche per la segnalazione Crif occorre a pena di illegittimità il necessario preavviso a mezzo lettera raccomandata andata/ritorno da parte della banca. Inoltre la segnalazione negativa alla Crif costituisce automaticamente un danno grave irreparabile perché oltre a ledere la reputazione della persona costituisce automaticamente una preclusione di accesso al credito, con la conseguenza che sussiste automaticamente il periculum in mora che giustifica l’ordine urgente dell’autorità giudiziaria, visto che i tempi della causa di merito aggraverebbero il danno».