GROSSETO – L’Inps, con la circolare 132/2020 , ha fornito le istruzioni operative riguardo le ultime innovazioni introdotte sui congedi indennizzati Covid-19 a favore dei genitori lavoratori dipendenti. In particolare, riguardo le modalità di fruizione del congedo Covid-19 nei casi di quarantena scolastica dei figli o di sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza ferma restando la validità delle indicazioni operative fornite con la precedente circolare Inps 116/2020 .
Tali congedi sono richiedibili da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e soltanto nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il congedo indennizzato (congedo Covid-19) può essere utilizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del:
periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14 a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico (art. 5 D.L. n.111/2020), oppure in luoghi diversi dal plesso scolastico (ulteriore possibilità introdotta dall’art. 21-bis della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020);
periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente e minore di anni 14.
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