GROSSETO – Chi, da domani, può stare aperto e chi invece deve restare chiuso? Cosa prevede di preciso il Dpcm per le attività commerciali in zona rossa? Nel testo si legge: «Nei territori dell’area rossa sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedi sotto quali sono) al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari». Sospesi anche i servizi alla persona, tranne quelli previsti all’allegato 24 (vedi sotto).
Per quanto riguarda i circoli sportivi e l’attività motoria in area rossa tutte le attività di carattere sportivo previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) (vedi sotto), e gli sport di contatto, di cui alla successiva lettera g) (vedi sotto), sono sospesi, senza alcuna eccezione. Rientrano nel divieto, pertanto, a differenza di quanto disposto per l’area gialla e per l’area arancione, le medesime attività sportive anche se svolte nei circoli all’aperto. L’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.
Per quanto riguarda pub, ristoranti e bar: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Ed ecco quali sono le attività elencate nell’allegato 23: • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Ecco quali sono le attività elencate nell’allegato 24: • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attività delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attività connesse • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Art 1, comma 9, lett. f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Art 1, comma 9, lett. g): fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.