GROSSETO – Nei giorni scorsi in Prefettura si è svolta una riunione di Protezione civile, presieduta dal viceprefetto vicario Alessandro Tortorella, cui hanno partecipato il referente regionale dell’Aib, il comandante dei Carabinieri Forestali, il referente Aib dei Vigili del Fuoco, il referente della Provincia ed i responsabili di Coldiretti, Confragricoltura e Cia.
Durante l’incontro, voluto dal prefetto Fabio Marsilio per sensibilizzare il territorio per il rischio incendi, si è ricordato che nel periodo 1 luglio/31 agosto – ed in altri eventuali periodi a rischio di suscettività e sviluppo per gli incendi boschivi, che la Regione ha facoltà di istituire – vige il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento.
Non è consentito pertanto intraprendere attività di abbruciamento di residui vegetali e accensione fuochi, indipendentemente da orari e da distanze dal bosco, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze ed all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del Regolamento forestale.
Consultando il link regionale http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/agricoltura-e-foreste/servizio-antincendio si trovano tutte le informazioni utili su normativa nazionale e regionale in tema di boschi e foreste, organizzazione regionale antincendi boschivi e le norme per gli abbruciamenti dei residui vegetali.
La mancata osservanza dei divieti comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 82 comma 5 lettera a) della legge regionale 39/2000. In base al decreto legislativo 152/06 i residui vegetali e agricoli sono, in via generale, un rifiuto.
Al di fuori dei periodi a rischio, la combustione di rifiuti urbani (rifiuti vegetali di aree verdi come parchi, giardini e cimiteri) comporta sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti. Mentre la combustione di rifiuti speciali, ovvero derivanti da attività agricole ed agro-industriali svolte a livello imprenditoriali e provenienti da coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, viene sanzionata penalmente come attività di gestione illecita di rifiuti non autorizzata.
In ogni caso in cui il fuoco abbia una suscettività ad espandersi su aree boscate o arborate si applica il reato di incendio boschivo (articolo 423 bis del Codice Penale).
Importante ricordare che il reato di incendio boschivo è un delitto, punibile a titolo di dolo o di colpa. Nello specifico “chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”. Il comma 2 stabilisce che “se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.
Sono previsti aumenti di pena qualora dall’incendio derivi pericolo per edifici o danno su aree protette (nella provincia di Grosseto ad esempio è il caso delle pinete di Marina di Grosseto e Alberese, delle riserve naturali di Belagaio e della Duna Feniglia e dei parchi regionali). Mentre le pene sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
Fondamentale precisare che sentenze della Cassazione hanno stabilito che per integrare il delitto di incendio boschivo non è necessario che l’incendio parta, bensì, essendo l’incendio boschivo, come definito nella legge 353/2000 “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”, per il reato di incendio boschivo è necessario che il fuoco appiccato o semplicemente l’accensione di un piccolo fuoco abbia la capacità a espandersi sulle suddette aree.
Per il delitto di incendio boschivo doloso è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato. Per il delitto di incendio boschivo colposo è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato.
I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).