GROSSETO – Il Tribunale di Grosseto ha dato ragione ad una supplente della Uil riconoscendo, anche da un punto di vista economico, la continuità dell’insegnamento.
La docente, assistita dall’avvocato Lavinia Mensi, si è vista riconosce il diritto ad rapporto contrattuale continuativo, a fronte di molteplici contratti interrotti a causa del rientro formale del titolare nei giorni liberi/festivi, oppure nel periodo di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie e pasquali).
La Uil racconta la vicenda: «Una docente precaria è stata convocata all’inizio dell’anno scolastico per un incarico di supplenza breve. Il docente titolare è rientrato in servizio soltanto nei giorni festivi/liberi modificando i motivi della propria assenza, senza mai far rientro in classe. Durante il periodo di sospensione dell’attività didattiche non inviava ulteriori giustificazioni dell’assenza, così da ritenersi presente e reperibile per le attività ulteriori alla didattica. In questi periodi di formale rientro del titolare, alla docente venivano frazionati i servizi, con la conseguente interruzione della continuità del servizio».
La docente ha chiesto al Tribunale «che fosse accertato il servizio annuale, così come previsto dall’art. 11 L. 124/1999 secondo cui l’insegnamento si considera tale se ha avuto durata dell’anno scolastico di almeno 180 giorni oppure se prestato continuativamente dal 1 febbraio fino agli scrutini finali, chiedendo pertanto che fossero inclusi anche i periodi delle vacanze natalizie e pasquali».
«Il Giudice ha accolto la domanda della ricorrente con la seguente motivazione: “La norma (il regolamento della supplenza, n.d.r.) risponde chiaramente alla logica di tutelare la continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figura di riferimento nel caso in cui l’assenza del titolare si protragga di fatto».
«E’ evidente dunque l’incongruenza e contraddittorietà della condotta dell’Istituto che da una parte ha fatto corretta applicazione delle norme in esame non convocando docenti diversi dalla docente, ma mantenendole l’incarico – prosegue la Uil -, dall’altra ha disconosciuto la continuità dell’insegnamento della ricorrente adducendo motivazioni formali in palese contrasto con la ratio sostanziale delle predette norme. In particolare, nessun rilievo può assumere il riferimento, richiamato dalla resistente, alle diverse motivazioni che stavano alla base delle singole assenze del titolare, assolutamente irrilevanti nella materia in esame dal momento che unico dato apprezzabile è l’assenza del titolare e non le sue ragioni. Né a conclusioni differenti può pervenirsi rispetto al periodo delle vacanze natalizie in quanto nei giorni indicati le lezioni erano sospese e la circostanza che formalmente il titolare fosse a disposizione a nulla può valere dal momento che non vi è prova che abbia svolto attività alcuna e soprattutto non ha certamente svolto attività didattica trattandosi di un periodo di sospensione delle lezioni assimilabile alla previsione di cui al co. 5 dell’art. 7 DM cit».
«Non si vede che differenza vi sia tra un docente che ha insegnato almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino agli scrutini finali senza formale interruzione e un altro che abbia insegnato (almeno) per lo stesso periodo tranne che nei giorni festivi o liberi nei quali comunque non era prevista attività didattica. Il maggior punteggio è infatti espressione del riconoscimento di un sostanziale assoluto valore aggiunto che è quello alla continuità didattica, sia sul versante di chi quell’attività ha posto in essere sia sul piano dei riflessi positivi sui discenti. E’ quindi irragionevole considerare unitaria l’attività, e non provvedere quindi a sostituzioni del supplente già impegnato, e per altro verso frazionare giuridicamente la stessa attività penalizzando il supplente medesimo».