GROSSETO – Il Tribunale di Grosseto ha respinto il reclamo presentato da Enegan contro l’ordinanza cautelare del giudice del lavoro Giuseppe Grosso, con cui era stato dichiarato il diritto di un dipendente “fragile” a lavorare da casa in modalità agile per la durata del periodo di emergenza epidemiologica.
Nicola Crispo, dipendente Enegan, assistito dall’avvocato Alessandro Antichi, ha visto riconosciuto il proprio diritto. L’uomo assunto a tempo indeterminato come “addetto al servizio assistenza legale e contenzioso” è affetto, dal 2004 e quindi da epoca antecedente all’assunzione, da una grave patologia polmonare (distrofia bollosa enfisematosa che ha compromesso entrambi i polmoni agli apici) che ha determinato un’invalidità dovuta alla costante difficoltà respiratoria.
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«A causa delle sue condizioni di salute – si legge nella memoria presentata da Antichi -, il ricorrente era da considerare un soggetto a rischio nella pandemia da Covid-19 che appunto consiste nella diffusione di un virus che va ad agire proprio agli apici polmonari».
«Per tale ragione, dopo l’insorgenza della pandemia, il dipendente aveva chiesto al datore di lavoro di poter lavorare in smart working ovvero nella modalità di lavoro agile che l’azienda, per propria scelta organizzativa, aveva adottato sistematicamente per tutti i colleghi di reparto dello stesso dipendente».
«La vicenda – afferma Antichi – ha avuto una notevole eco, alimentando un interessante dibattito dottrinale, in quanto rappresenta sinora uno dei primi casi di applicazione della normativa emergenziale ai rapporti di lavoro subordinato».