GROSSETO – “Ci risulta che, in vari enti della provincia di Grosseto, sia ancora previsto per i dipendenti un modello autocertificativo riguardo notizie, anche parziali, sul proprio stato di salute, prima dell’ingresso al lavoro. E questo, nonostante l’ordinanza del presidente della Giunta regionale 48 del 3 maggio scorso, avente ad oggetto ‘Misure di contenimento sulla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’ abbia revocato la 38/2020, che prevedeva l’autocertificazione”.
A scriverlo, in una nota, la Segreteria Uil Fpl Area vasta Toscana sud est Siena–Arezzo–Grosseto.
“Nella ordinanza 48/2020 – prosegue la nota -, si rappresenta chiaramente che il mancato rispetto delle misure previste dal medesimo atto sia sanzionabile secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020 (sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato).
Il protocollo condiviso del 14 marzo scorso, e quello integrativo del 24 aprile, di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che contiene le linee guida condivise tra la Presidenza del Consiglio e le parti sociali, sottoscritto per agevolare le imprese nell’adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obbiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza negli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, non prevedono una disposizione autocertificativa sullo stato di salute, anche parziale, dei dipendenti.
Il protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19, sottoscritto il 3 aprile tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e Cgil, Cisl e Uil, non prevede una disposizione autocertificativa sullo stato di salute, anche parziale, dei dipendenti pubblici.
La ratio della normativa in materia di autocertificazione costituisce comunque una facoltà del lavoratore e/o del cittadino e non una imposizione del datore di lavoro. Lo stesso deve infatti attivarsi “ex tunc” per introdurre dei controlli (termo-scanner) e rendere edotti i lavoratori che devono astenersi dal venire al lavoro in presenza di febbre, e di quali siano i comportamenti da tenere se si manifestano sintomi febbrili durante il lavoro, ma non possono essere richieste autodichiarazioni dello stato di salute, tra l’altro prive di valore legale, perché espressamente non consentite dalla legge e che dunque non tutelerebbero i lavoratori dal rischio di contagio.
Inoltre, sottolineiamo che qualsiasi documentazione cartacea o registro non deve consentire di custodire alcun dato inerente la misurazione della temperatura dei dipendenti oltre la stessa giornata lavorativa, come previsto nella nota 1 del dpcm.
La Uil Fpl eserciterà la propria azione a tutela dei lavoratori ‘in vigilando’, e laddove ravvisasse che i livelli di relazione sindacali, indicati nel summenzionato protocollo-accordo del 3 aprile 2020 tra La Presidenza del consiglio e Cgil, Cisl e Uil, non assicurino il rispetto integrale e sostanziale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o si sia di fronte a violazioni ai sensi della legge o del Ccnl, procederà, a tutela del personale dipendente, a segnalare tempestivamente alla Segretaria nazionale Uil Fpl e all’Ispettorato della Funzione pubblica le violazioni riscontrate”.