GROSSETO – Il Tribunale amministrativo della Toscana ha rigettato l’istanza di “sospensiva” contenuta nel ricordo presentato dai cittadini Follonichesi contro la sospensione del ballottaggio.
La seconda sezione del Tar ha fissato anche la data dell’udienza nella quale si entrerà nel merito della richiesta di annullare l’atto della prefettura di Grosseto con cui è stato sospeso il ballottaggio di Follonica, che doveva svolgersi domenica 10 maggio.
I giudici del tribunale amministrativo decideranno sul futuro del voto di Follonica il prossimo 9 giugno. In quella data si potrebbe conoscere se il Tar accetterà il ricorso e se darà eventuali disposizioni per la fissazione di una nuova data per il secondo turno delle amministrative della città del Golfo
Ecco il testo della decisione del Tar della Toscana.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2020, proposto da
Alessandra Vagelli, Liliana Marrini, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Bastianini, Chiara Tofanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Gesess in Firenze, lungarno Vespucci n. 20;
contro
U.T.G. – Prefettura di Grosseto, Ministero dell’Interno, Comune di Follonica non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Prefetto di Grosseto n. 0021790 del 24 aprile 2020 con il quale viene disposta la sospensione delle operazioni elettorali in corso nel Comune di Follonica;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, anche non cogniti;
e per la condanna dei resistenti, ciascuno secondo la propria competenza, a porre in essere tutti gli atti ed i comportamenti necessari allo svolgimento delle votazioni del turno di ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti alle elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Follonica del 26 maggio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerata la permanenza dello stato di emergenza a causa dell’epidemia di Covid-19;
Rilevato che proprio in considerazione di tale situazione epidemiologica con D.L. 20 aprile 2020 n. 26 sono state emanate disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali;
Rilevato altresì che il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco nel Comune di Follonica, già fissato per il 15 marzo 2020 e rinviato al 10 maggio 2020, non potrà svolgersi in tale data a causa delle persistenti situazioni epidemiologiche ed emergenziali e che dovrà necessariamente essere rinviato ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 26/2020;
Ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l’adozione delle richieste misure cautelari;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 giugno 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze il giorno 4 maggio 2020.
Il Presidente Rosaria Trizzino