ORBETELLO – Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti ha firmato oggi un’ordinanza con importanti restrizioni per il contenimento del Coronavirus.
Di seguito i contenuti.
Nel Comune di Orbetello, dal 21 marzo al 3 aprile 2020, è vietato a chiunque si trovi a transitare nel territorio comunale, ovvero vi sia anagraficamente residente:
lo stazionamento delle persone e la loro aggregazione negli spazi ed aree pubbliche;
l’esercizio dell’attività motoria a piedi od in bicicletta se esercitata in spazi ed aree pubbliche;
l’accesso a parchi, giardini pubblici, l’utilizzo di aree destinate a verde pubblico attrezzato e quello delle aree gioco;
l’accesso ai cimiteri;
l’accesso al litorale di qualunque tipologia: spiagge, scogli naturali ed artificiali, banchine portuali etc.;
l’esercizio dei mercati e delle varie forme di commercio ambulante (settimanali, giornalieri, itineranti, etc.), compreso quello di generi riconducibili al settore alimentare;
stazionare su suolo pubblico in qualsiasi forma e modo, anche su panchine e simili se posti in spazi ed aree pubbliche;
condurre cani su spazi ed aree pubbliche posti ad oltre 400 metri dalla propria abitazione e per il tempo non strettamente necessario all’espletamento dei loro bisogni fisiologici, fatto salvo condurli per raggiungere l’area di sgambamento cani più vicina, utilizzando esclusivamente il percorso più breve;
coloro che detengono la qualità riconosciuta di gattaro/a potranno raggiungere la propria colonia felina e mantenersi in loco per il tempo strettamente necessario all’operazioni di somministrazione degli alimenti agli animali, ossequiando le modalità sanitarie già previste in via ordinaria;
l’uso delle biciclette per finalità sportive e/o attività motorie, consentendone l’uso come veicolo per spostamenti, secondo l’itinerari più brevi e per scopi fondati sulle giustificazioni previste dai dpcm, riconducibili a: salute, lavoro, stati di necessità, tutti da comprovarsi a cura dell’interessato;
l’uso per scopi non riconducibili a spostamento per gli stati di necessità di piste, attrezzate per velocipedi a due ruote e/o pedoni, da utilizzarsi secondo il percorso più breve e per i giustificati motivi previsti dal combinato disposto dei dpcm, escludendo dai giustificati motivi la semplice attività motoria;
d’intrattenersi nelle aree del territorio aperto, boschive o meno, per l’esercizio delle attività di svago citate in premessa e non riconducibili a stati di necessità, quali: per semplice passeggiata, o per l’esercizio, del trekking, della pesca pure se esercitata in forma itinerante;
tutte quelle forme destinate alla raccolta di prodotti naturali (asparagi, lumache, erbe spontanee, tartufi etc.) e quant’altro di simile, fatti salvi motivi riconducibili all’esercizio della propria professione da comprovare a cura dell’interessati.
E’ disposto:
che rimane consentito il transito pedonale in spazi ed aree pubbliche, lasciando uno spazio interpersonale di almeno un metro tra pedone e pedone, comunque destinato allo spostamento per i giustificati motivi previsti dal combinato disposto dei dpcm, prevedendo di produrre apposita certificazione nei modi di legge a richiesta delle Forze di Polizia e sempre mantenendosi sul percorso più breve dalla propria abitazione di residenza primaria utile a soddisfare l’esigenza dichiarata (es, per raggiungere: studio medico, rivendita tabacchi, edicola, esercizio commerciale e simili, ipermercati, medie e grandi strutture, etc);
che ai contravventori alle seguenti disposizioni dovrà essere contestata violazione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000, per un importo edittale compreso tra 25 e 500 euro, secondo l’applicazione delle procedure dettate dalla Legge 689/81, fatta salva e in concorso con l’azioni penali previste dalla violazione dell’articolo 650 del Codice Penale e, se del caso, per quelle attinenti false dichiarazioni e simili, in relazione alla legge penale e al dpr 445/2000;
che i cittadini trovati a transitare nel nostro territorio, identificati dalle Forze di Polizia come residenti al di fuori della Regione Toscana, vengano edotti dagli organi di controllo dei disposti dell’ordinanza 10/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, invitandoli a rientrare presso la propria residenza primaria. A norma della stessa disposizione, i medesimi, qualora necessitanti di cure mediche, dovranno servirsi del contatto con il proprio medico di base, di contro in presenza di manifestazione di sintomi riconducibili a quelli derivati da contaminazione del Coronavirus, dovranno mantenersi nell’alloggio che li ospita informando il servizio Ausl competente territorialmente, autoconfinandosi ed evitando il contatto con altri soggetti.